DECRETO 26 gennaio 1999 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata decennale, con godimento 1 novembre 1998 e scadenza 1 maggio 2009, sesta e settima tranche

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modifica dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109 L, quarto comma, che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio della terza fase, adotta i tassi di conversione ai quali le monte degli Stati membri sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute; Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che qualunque riferimento all'ecu e' sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu; Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ed in particolare l'art. 2 che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1999, la moneta degli stati membri partecipanti e' l'euro nonche' l'art. 3 che stabilisce che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante; Considerato che, in base alla decisione del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile viene emesso dagli Stati partecipanti in unita' euro; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 24 novembre, 23 dicembre 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1 novembre 1998 e scadenza 1 maggio 2009; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una sesta tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1 novembre 1998 e scadenza 1 maggio 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della settima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno...

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