DECRETO 27 luglio 1998 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata decennale, con godimento 1 maggio 1998, nona e decima tranche

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo.

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a lire 59.106, miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 23 aprile, 25 maggio, 22 giugno 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 1 maggio 1998/2008; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 40 dello stesso decreto legislativo, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT