REGOLAMENTO 3 luglio 2012, n. 6 - Regolamento di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 luglio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 95 del 13 marzo 2012;

Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 giugno 2012;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' ed oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), di seguito denominata legge regionale, recante norme per la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione.

  1. Sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, ai fini di cui al comma 1:

    1. le razze, le varieta', le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni autoctoni del territorio campano;

    2. le razze, le varieta', le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni che, seppure di origine esterna al territorio campano, sono stati introdotti da almeno cinquanta anni ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura;

    3. le razze, le varieta', le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni derivanti dalle risorse genetiche autoctone di cui alle lettere a) e

    4. per selezione massale;

    5. le razze, le varieta', le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, banche del germoplasma, pubbliche o private, universita', centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

    Art. 2

    Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche 1. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge regionale, e' istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse autoctone, di seguito denominata rete regionale, gestita e coordinata dalla struttura amministrativa competente in agricoltura.

  2. Fanno parte di diritto della rete regionale i coltivatori custodi di cui all'art. 5 e le banche regionali del germoplasma di cui all'art. 4.

  3. Oltre ai soggetti di cui al comma 2 possono aderire alla rete i comuni, le comunita' montane, gli enti parco, le istituzioni di ricerca e sperimentazione, le universita', le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3, ubicati o aventi almeno una sede operativa nel territorio della regione.

  4. I soggetti aderenti alla rete svolgono ogni attivita' diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di estinzione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.

  5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3 che intendono aderire alla rete devono presentare apposita domanda alla struttura amministrativa competente in agricoltura, indicando la risorsa genetica per la cui conservazione si richiede l'adesione.

    Art. 3

    Circolazione di materiale genetico 1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, e' consentita, tra i soggetti aderenti alla rete regionale, la circolazione e la diffusione senza scopo di lucro ed in ambito locale, di modiche quantita' di materiale genetico, volte al recupero, al mantenimento ed alla riproduzione di varieta' e razze locali a rischio di estinzione iscritte al repertorio regionale di cui all'art. 7. In nessun caso gli scambi possono concretizzarsi in attivita' di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia.

  6. La struttura amministrativa competente in agricoltura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della legislazione nazionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8, definisce le modalita' di circolazione del materiale genetico e, con riferimento alle singole varieta', la modica quantita' e l'ambito locale.

  7. Gli aderenti alla rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettale su di una varieta' essenzialmente derivata da una varieta' iscritta nel repertorio regionale oppure su materiale biologico da questa derivante, devono richiedere preventiva autorizzazione alla struttura amministrativa competente in agricoltura.

  8. La struttura amministrativa competente in agricoltura promuove il collegamento con altre reti internazionali, nazionali e regionali di conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario.

    Art. 4

    Banche regionali del germoplasma 1. Al fine di garantire la salvaguardia, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone a rischio di estinzione, sono istituite ai...

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