LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 23 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014). (14R00054)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia S.O. n. 1 del 7 gennaio 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate 1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.540.430.813,01 euro, suddivisi in ragione di 6.714.845.311,92 euro per l'anno 2014, di 6.457.421.771,98 euro per l'anno 2015 e di 6.368.163.729,11 euro per l'anno 2016, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unita' di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, ivi indicate. 2. Per le finalita' di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), come sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), e' applicata la somma di 825.909,72 euro quale saldo finanziario presunto relativo alle assegnazioni vincolate di cui all'allegata Tabella N. 3. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'esercizio 2014 e' autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 88.075.000 euro, suddivisi in ragione di 28.100.000 euro per l'anno 2014 e di 59.975.000 euro per l'anno 2015. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare nell'anno 2014 uno o piu' contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 28.100.000 euro;

le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unita' di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015 e del bilancio per l'anno 2014, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformita' alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni. 5. L'Amministrazione regionale e'...

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