DECRETO 28 luglio 2009 - Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka). (09A11824)
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1996, inerente la lotta obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle Drupacee (Sharka);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee»;
Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenirne la diffusione verso le aree indenni;
Considerato che e' necessario prevedere condizioni piu' rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di assicurare che lo stesso non sia contaminato con il virus PPV;
Considerato che la redditivita' delle coltivazioni di alberi da frutto di drupacee puo' essere assicurata: dall'uso di materiale certificato esente dal virus PPV, da una costante azione di monitoraggio con immediata distruzione delle piante infette, dall'impiego di varieta' tolleranti o resistenti;
Considerato che e' necessario adeguare il citato decreto ministeriale 29 novembre 1996 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel territorio nazionale;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), nella seduta del 19 gennaio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Scopo generale
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La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata dal virus Plum pox virus (PPV), e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.
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Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul territorio.
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I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo e la regolamentazione delle attivita' di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
Art. 2. Definizioni
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Ai sensi del presente decreto si intende per:
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piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al virus PPV impiegate a fini ornamentali;
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«zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente;
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«area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui e' stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV;
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«zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV e' in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e' tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione;
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«zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;
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«luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel quale il virus PPV non e' presente come dimostrato da prove scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene mantenuta ufficialmente;
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«sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un luogo di produzione che viene gestita come unita' separata indenne da PPV;
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«campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all'interno di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene coltivato;
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«autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto, e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all'esclusivo impiego all'interno della propria azienda, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi.
Art. 3. Monitoraggi ufficiali
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