DECRETO 28 luglio 2009 - Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka). (09A11824)

IL MINISTRO DELLE POLTICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1996, inerente la lotta obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle Drupacee (Sharka);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee»;

Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenirne la diffusione verso le aree indenni;

Considerato che e' necessario prevedere condizioni piu' rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di assicurare che lo stesso non sia contaminato con il virus PPV;

Considerato che la redditivita' delle coltivazioni di alberi da frutto di drupacee puo' essere assicurata: dall'uso di materiale certificato esente dal virus PPV, da una costante azione di monitoraggio con immediata distruzione delle piante infette, dall'impiego di varieta' tolleranti o resistenti;

Considerato che e' necessario adeguare il citato decreto ministeriale 29 novembre 1996 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel territorio nazionale;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), nella seduta del 19 gennaio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

  1. La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata dal virus Plum pox virus (PPV), e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

  2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul territorio.

  3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo e la regolamentazione delle attivita' di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ai sensi del presente decreto si intende per:

    1. piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al virus PPV impiegate a fini ornamentali;

    2. «zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente;

    3. «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui e' stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV;

    4. «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV e' in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e' tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione;

    5. «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;

    6. «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel quale il virus PPV non e' presente come dimostrato da prove scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene mantenuta ufficialmente;

    7. «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un luogo di produzione che viene gestita come unita' separata indenne da PPV;

    8. «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all'interno di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene coltivato;

    9. «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto, e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all'esclusivo impiego all'interno della propria azienda, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi.

    Art. 3.

    Monitoraggi ufficiali

  5. ...

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