La «pirateria ambientale» da traffico illecito dei rifiuti: tecniche risarcitorie e sottosistemi normativi

AutoreFerdinando Parente
Pagine429-448
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FERDINANDO PARENTE
Professore associato di diritto privato
II Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
LA «PIRATERIA AMBIENTALE»
DA TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI:
TECNICHE RISARCITORIE E SOTTOSISTEMI NORMATIVI
SOMMARIO: 1. La pirateria ambientale come fenomeno di veicolazione illecita
dei rifiuti. - 2. Il danno ambientale tra disciplina dell’illecito civile e norma-
tiva di settore. L’applicazione del principio di precauzione. - 3. La struttura
dell’illecito ambientale. - 4. Le tecniche risarcitorie: la valenza prioritaria del
risarcimento in forma specifica nella bonifica dei siti. La residualità del risar-
cimento per equivalente monetario. - 5. La legittimazione statale all’esercizio
dell’azione di risarcimento. La posizione processuale degli enti territoriali mi-
nori e delle associazioni a tutela dell’ambiente. - 6. Il privilegio speciale im-
mobiliare per i crediti relativi alle spese di messa in sicurezza, bonifica e ri-
pristino ambientale. L’onere reale a carico delle aree inquinate.
1. La pirateria ambientale come fenomeno di veicolazione illecita
dei rifiuti
Dal punto di vista etimologico, la locuzione «pirateria ambien-
tale» non presenta una correlazione diretta con il lessema «pirateria»,
che deriva dal sostantivo latino «pirta», vale a dire «colui che as-
salta»1, e designa «l’azione brigantesca di percorrere il mare con
proprie navi per impadronirsi di beni altrui in vista di fini esclusi-
vamente personali»2. Nondimeno, la proposizione lessicale, se rife-
1 L. CASTIGLIONI SCEVOLA MARIOTTI, Vocab olario della lingua italiana, 3ª
ed., Milano, 1996, pp. 958 e 1858.
2 È la configurazione semantica delineata dal Vocabolario della lingua ita-
liana Treccani, III**, Roma, 1991, p. 906. La pirateria, che rappresenta il più an-
tico illecito classificato tra i crimina iuris gentium e, quale crimine internazionale,
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rita ai «movimenti illeciti» dei rifiuti, in una prospettiva metaforica,
richiama il fenomeno del traffico, della raccolta e dello smaltimen-
to abusivi di rifiuti pericolosi e di altra natura ad impatto ambienta-
le deleterio, fonte di danni risarcibili.
Nell’attualità dei contesti globalizzati di vita3, difatti, l’esiguità
della diffusione di pratiche di raccolta differenziata, la saturazione
delle discariche e degli stabilimenti di riciclaggio, l’incremento del-
le aree adibite illecitamente allo smaltimento dei rifiuti, le specula-
zioni delle organizzazioni criminose, le resistenze sociali al reperi-
mento di nuovi siti di deposito e, talvolta, le responsabilità gestio-
rientra tra i treaty crimes, ossia tra i comportamenti che la comunità internazio-
nale percepisce come reati, è codificata in dettaglio negli artt. 100 ss. della Con-
venzione delle Nazioni Unite del 1982, firmata a Montego Bay, che riproducono,
con alcune varianti, gli artt. 14 ss. della Convenzione di Ginevra del 1958. In
forza dell’art. 15 della Convenzione di Ginevra e dell’art. 101 della Convenzione
di Montego Bay, la pirateria è definita come atto di violenza illegittima, di de-
tenzione e di depredazione commesso dall’equipaggio o dai passeggeri di una
nave o di un aeromobile privati a scopo personale: a) in alto mare, a danno di
un’altra nave, di un altro aeromobile, o di persone o di beni a bordo di questi; b)
in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, a danno di una nave o di
un aeromobile ovvero delle persone o dei beni trasportati. Altri comportamenti
illeciti integrano il reato di pirateria: la partecipazione volontaria all’occupazione
illegittima di una nave o di un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti,
tale da conferire alla nave o all’aeromobile una qualificazione piratesca; l’istiga-
zione a commettere i predetti atti; la facilitazione intenzionale degli stessi. Per
effetto della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988, sulla repressione dei reati
contro la sicurezza della navigazione marittima, la disciplina applicata agli atti di
pirateria contro le navi viene estesa alle attività criminose commesse sulle piatta-
forme fisse, ancorate in permanenza al fondo del mare (F. PETRICONE, Itinerari
di legge. Agenda sull’attività parlamentare: contrasto alla pirateria, in Lex, 2009,
anno XCV, n. 27).
3 Sul fenomeno della globalizzazione, cfr. F. PARENTE, Il ripensamento dei
diritti fondamentali della persona nell’area dell’Unione Europea, in Corti pu-
gliesi, 2007, p. 778, nota 20; E. CAPOBIANCO, Globalizzazione, rapp orti civili e
diritti della persona, in Vita not., 2004, pp. 6-7; P. GROSSI, La vita del diritto,
Roma-Bari, 2003, p. 65 ss.; F. GALGANO, Il riflesso giuridico della globalizza-
zione, in Vita not., 2002, p. 51 ss.; P. BARCELLONA, L’Europa, la politica e i di-
ritti, in G. VETTORI (a cura di) Carta Europea e diritti privati, Padova, 2002, p.
116 ss.; A. LOIODICE, Libertà religiosa, costituzioni e globalizza zione, in Rass.
parl., 2002, p. 222 ss.; N. IRTI, Le categorie giuridiche della globalizzazione, in
Riv. dir. civ., 2002, I, p. 625 ss.; V. ROPPO, Professioni legali,new economy, glo-
balizzazione, in Econ. dir. terziario, 2001, p. 417 ss.; G.M. FLICK, Globalizza-
zione e diritti umani, in Jus, 2000, p. 172 ss.

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