Agro-pirateria: analisi del problema e proposte di soluzioni nell'ottica della legislazione alimentare

AutoreDaniele Pisanello
Pagine223-249
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DANIELE PISANELLO
Avvocato del Foro di Lecce e Bologna
AGRO-PIRATERIA:
ANALISI DEL PROBLEMA E PROPOSTE DI SOLUZIONI
NELL’OTTICA DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il concetto di qualità dei prodotti agro-alimentari:
quality o qualities? - 3. Quale qualità agroalimentare in un mondo sempre
più sganciato dal paradigma europeo? - Il caso dell’olio extravergine di
oliva. - 4. Un approccio ricostruttivo: la tutela del consumatore e della lealtà
commerciale come riflesso dell’agro-pirateria nella “nuova legislazione ali-
mentare”. - 5. La sentenza Parmesan come sintomo dell’insufficiente applica-
zione degli strumenti di legislazione alimentare. - 6. Conclusioni.
1. Premessa
Sono grato al signor Preside, prof. Uricchio, e all’Università
degli Studi di Bari, II Facoltà di Giurisprudenza sede di Taranto per
l’invito a tenere una relazione sul tema dell’agro-pirateria in questo
prestigioso e autorevole incontro scientifico.
La pratica professionale, che mi vede attivo sul fronte della
consulenza e assistenza legale in materia di legislazione alimentare,
mi spinge a concentrare l’attenzione su di una serie di aspetti spesso
trascurati nella discussione relativa alla repressione degli atti di “pira-
teria agro-alimentare”. È notorio che, negli ultimi tempi, la diffusione
tra l’opinione pubblica delle preoccupazioni circa le sofisticazioni
alimentari e la concorrenza sleale, vera o presunta, ha imposto nel-
l’agenda del legislatore nazionale una serie di interventi repressivi di
natura spiccatamente penale. Il riferimento è alla recente disciplina di
repressione penale delle false e fallaci indicazioni di provenienza
sui prodotti industriali e di tutela del «made in Italy»1.
1 Su cui, per tutti, G. LAZZERETTI, La repressione penale delle false e fallaci
indicazioni di provenienza sui prodotti industriali e la tutela del «made in Italy»,
in Riv. dir. ind., 2008, 02, 53.
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C’è più di un motivo per dubitare che il solo strumento penale
possa soddisfare le esigenze di tutela della corretta concorrenza,
degli interessi del consumatore e, per dirla con espressione codici-
stica, delle esigenze nazionali.
Il presente contributo vuole, al contrario, portare alla luce gli
strumenti tecnici e giuridici previsti dal diritto alimentare comunitario
che, se adeguatamente valorizzati, consentirebbero un maggiore con-
trasto del fenomeno agro-pirateria andando a stringere le maglie, spes-
so larghe, lasciate a disposizione dalle norme sopracitate.
In questo percorso, occorre a mio modo di vedere una franca
rivisitazione del concetto stesso di qualità nel settore alimentare
(par. II) alla luce dei nuovi equilibri economici (par. III). Svolte
queste premesse, si forniranno alcune precisazioni sugli strumenti
giuridici previsti dalla nuova legislazione alimentare utilizzabili nel
contrasto delle frodi alimentari (par. IV e par. V).
2. Il concetto di qualità dei prodotti agro-alimentari: quality o
qualities?
Definire il significato del termine “qualità” è essenziale per una
precisa definizione di pirateria nel settore agroalimentare. Occorre a
tal scopo predeterminare a quale concetto di “qualità” si intenda far
riferimento nel corso dell’esposizione. Ardua impresa evidentemente;
per la poliedricità di approcci percorribili in primo luogo: qualità può
essere l’insieme delle caratteristiche di un prodotto o un servizio che
serve a distinguerlo dagli altri prodotti o servizi; qualità può anche de-
scritta come l’attitudine a soddisfare il bisogno individuato, ad esem-
pio, il bisogno/diritto del cittadino alla qualità dell’applicazione
della legislazione vigente in un dato luogo ed in un dato momento.
In termini generali, qualità sarebbe la rispondenza del bene o
dei servizi a certi predeterminati standard. Questa definizione però
non chiarisce quali siano questi standard. Condizione necessaria è
che ci sia: a) una codificazione degli standard; b) che detti standard
siano oggettivamente misurabili; e c) che questi siano correttamen-
te intesi dai soggetti che su tali standard basano la loro decisione
(di acquisto o di altro comportamento).

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