Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1?? giugno 2002, n. 120.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 febbraio 2005 Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione

e riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno

2002, n. 120.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti i rr.dd. n. 2440/1923 e 827/1924, recanti le disposizioni e il regolamento sulla aministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Vista la legge n. 468/1978 recante la Riforma di alcune norme di Contabilita' generale dello Stato in materia di Bilancio e successive modificazioni; Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004; Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004; Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992; Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012; Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/CE; Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto; Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge, in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi del Protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism»; Considerato che le conclusioni della Settima Conferenza delle...

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