DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188 - Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonche' la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

  2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.

  3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

  4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:

    1. apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purche' destinati a fini specificamente militari;

    2. apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

    Avvertenza:

    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La legge 25 febbraio 2008, n. 34, e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, S.O.

    - La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    26 settembre 2006, n. L 266.

    - La direttiva 91/157/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    26 marzo 1991, n. L 78.

    Nota all'art. 1:

    - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7

    agosto 2003, n. 182, S.O».

    Art. 2.

    Definizioni

  5. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    1. «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o piu' elementi secondari (ricaricabili);

    2. «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola e a se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;

    3. «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli;

    4. «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;

    5. «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;

    6. «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

    7. «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    8. «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

    9. «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;

    10. «trattamento»: le attivita' eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;

    11. «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;

    12. «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

    13. «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;

    14. «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunita', compresa l'importazione nel territorio doganale della comunita';

    15. «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;

    16. «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attivita' di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;

    17. «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 7 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;

    18. «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densita' di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.

      Nota all'art. 2:

      - Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera a)

      e l'allegato b) alla parte quarta del decreto legislativo 3

      aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile

      2006, n. 88, S.O.:

      «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

    19. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; ».

      «Allegato B

      Allegati alla Parte IV

      N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

      Operazioni di smaltimento

      D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica).

      D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

      D3 Iniezioni in profondita' (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali).

      D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

      D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

      D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

      D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

      D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine...

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