CONCORSO (scad. 14 marzo 2011) - Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'ufficio a supporto del servizio di prevenzione e protezione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto lo Statuto della Universita' degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 25 luglio 2008, n. 856, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Visto il Decreto Ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;

Visto il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191;

Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 3, del Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha sostituito il primo periodo dell'art. 66, comma 13, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, tra l'altro, che: per '...il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...';

ciascuna '...universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari...';

Considerato che l'art. 29, comma 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene 'Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' la delega al Governo per incentivare la qualita' e la efficienza del sistema Universitario', ha sostituito, a sua volta, il secondo periodo dell'articolo 66, comma 13, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e successive modifiche ed integrazioni, con il seguente:

'Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al cinquanta per cento alla assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al venti per cento alla assunzione di professori ordinari';

Considerato che i predetti vincoli di finanza pubblica non consentono, di fatto, di procedere, almeno per l'anno in corso, ad assunzioni di personale tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Atteso peraltro, che l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per '...rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nella impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti...';

Considerato inoltre, che l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che, a '...decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003...';

Considerato altresi', che l'art. 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n.

296;

Considerato infine, che l'art. 3, comma 188, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che, per le universita' '...sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione dei progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del fondo di finanziamento ordinario delle universita'...';

Visto il Decreto Rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518, con il quale:

e' stato approvato il documento con la 'Revisione dell'assetto organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: nuova struttura organizzativa';

e' stato approvato il documento con la 'Revisione dell'assetto organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione';

il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti finalizzati alla attuazione della nuova struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati:

  1. alla definizione del nuovo organigramma;

  2. alla successiva predisposizione ed approvazione dei nuovi 'Manuali' per la individuazione e la definizione dei compiti di uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione e la definizione dei procedimenti amministrativi e per la delega della firma;

  3. alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei posti disponibili nella nuova dotazione organica, privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni verticali del personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo nel nuovo sistema di classificazione;

    il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato a sottoporre la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione organica, che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di norma annuale, mediante consultazione dei responsabili di aree, uffici, settori, ed unita' organizzative, dei presidi di facolta', dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali;

    Vista la Determina del Direttore Amministrativo del 19 febbraio 2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo;

    Considerato che, a seguito della revisione della struttura organizzativa e della entrata in vigore, a decorrere dal 10 marzo 2010, del nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo, e' necessario procedere al potenziamento di uffici, unita' organizzative e altre strutture al fine di garantire, il piu' possibile, un supporto efficiente e qualificato alla didattica e alla ricerca e la ottimizzazione dei servizi erogati alla utenza ed, in particolare, agli studenti;

    Visto il 'Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato', emanato con Decreto Rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con Decreto Rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;

    Visto 'il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007', stipulato il 16 ottobre 2008, ed, in particolare, l'art. 22;

    Attesa la necessita' di procedere, per le motivazioni innanzi specificate, all'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di due unita' di personale di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed...

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