LEGGE REGIONALE 31 maggio 2012, n. 11 - Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena liberta' intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue, sostiene e tutela i diritti della persona e la piena liberta' intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

  1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l'induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo.

  2. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica che rientrano nei casi previsti dalla presente legge.

    Art. 2

    Progetti di sostegno per l'individuo 1. I progetti volti ad attuare le finalita' della presente legge possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilita' sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, e che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonche' da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi.

  3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a cio' preposti.

    Art. 3

    Sportelli per le vittime 1. Gli sportelli istituiti ai sensi dell'art. 2 garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali, e svolgono le seguenti attivita':

    1. effettuano colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;

    2. indicano alla vittima e ai suoi familiari percorsi di aiuto e sostegno nonche' soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo di cui all'art. 1, comma 2;

    3. promuovono l'organizzazione di attivita' di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno di cui all'art. 1, comma...

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