DELIBERAZIONE 8 marzo 2012 - Consultazione pubblica concernente l''individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell''articolo 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell''articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS. (Deliberazione n. 103/12/CONS). (12A03804)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'8 marzo 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215;

Vista la Raccomandazione 2007/879/CE relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 28 dicembre 2007, L 344;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, del citato decreto che dispone che "L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259";

Vista la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante "Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la "Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 giugno 2008, n. 148;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 del citato Regolamento, che dispone che "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto, l'Autorita' con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti";

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante "Disciplina dei tempi del procedimento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009, recante "Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 2009, n. 297;

Vista la delibera n. 598/11/CONS del 17 novembre 2011 di "Avvio del procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2011, n. 284;

Viste le richieste di informazioni trasmesse alle societa' Apple Italia S.p.A. (prot. n. 71625), Centro Europa 7 S.r.l. (prot. n. 71590), Conto TV S.r.l. (prot. n. 71626), Gruppo Editoriale L'Espresso (prot. n. 71624), Fastweb S.p.A. (prot. n. 71623), Google Italy S.r.l. (prot. n. 71622), H3G S.p.A. (prot. n. 71621), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 71620), LG Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 61619), Gruppo Mediaset S.p.A. (prot. n. 71614), Mediamarket S.p.A. (prot. n. 71618), Panasonic Electric Works Italia S.r.l. (prot. n. 71587), Philips S.p.A. (prot. n. 71617), Prima TV S.p.A. (prot. n. 71616), RAI S.p.A. (prot. n. 71615), Samsung Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 71613), Sharp Electronics Italia S.p.A. (prot. n. 71594), SKY Italia S.r.l. (prot. n. 71597), Sony Italia S.p.A. (prot. n. 71601), T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. (prot. n. 71588), Telecom Italia S.p.A. (prot. n. 71605), Vodafone Omnitel NV (prot. n. 71607), WIND Telecomunicazioni S.p.A. (prot. n. 71611), tutte in data 21 dicembre 2011, fissando un termine di 30 giorni per l'invio delle comunicazioni a riscontro;

Viste le richieste di proroga del termine da parte delle societa' Telecom (prot. n. 122 del 2 gennaio 2012), Rai (prot. n. 1886 del 13 gennaio 2012), Wind (prot. n. 2806 del 19 gennaio 2012), Fastweb (prot. n. 3072 del 20 gennaio 2012), Gruppo Mediaset (prot. n. 3188 del 20 gennaio 2012), motivate dalla difficolta' di elaborare entro il termine fissato le necessarie informazioni contabili ad esercizio finanziario appena concluso;

Viste le risposte pervenute da parte di Panasonic (prot. n. 72111 del 17 dicembre 2011), Sony (prot. n. 1769 del 13 gennaio 2012), Apple (prot. n. 2296 del 17 gennaio 2012), H3G (prot. n. 2522 del 18 gennaio 2012), Centro Europa 7 (prot. n. 3204 del 20 gennaio 2012), Gruppo L'Espresso (prot. n. 3208 del 20 gennaio 2012), SKY (prot. n. 3233 del 23 gennaio 2012), Fastweb (prot. n. 4411 del 27 gennaio 2012), Samsung (prot. n. 4603 del 30 gennaio 2012), Philips (prot. n. 4517 del 30 gennaio 2012), WIND (prot. n. 5009 del 1° febbraio 2012), RTI (prot. n. 5042 del 1° febbraio 2012), Mediaworld (prot. n. 5019 del 1° febbraio 2012), RAI (prot. n. 5005 del 31 gennaio 2012 e prot. n. 9898 del 1° marzo 2012), Telecom (prot. n. 5853 del 6 febbraio 2012), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 8364 del 21 febbraio 2012), Vodafone (prot. n. 8592 del 22 febbraio 2012) e Google (prot. n. 8736 del 22 febbraio 2012);

Considerato quanto segue: 1. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento.

  1. Con la delibera n. 598/11/CONS l'Autorita' ha avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto l'individuazione delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi alle condizioni agevolate previste dall'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito il Decreto) e del regolamento in materia di procedure istruttorie adottato dall'Autorita' con delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio e' stato fissato in novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 6 dicembre 2011, salve le ordinarie sospensioni dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 401/10/CONS per l'acquisizione di informazioni, le quali sono state richieste ad una pluralita' di operatori in data 21 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Trattandosi dell'espletamento di una funzione di regolazione destinata a tradursi in disposizioni a contenuto generale, in quanto applicabili ad una pluralita' di operatori, le piattaforme emergenti, cosi' come individuate nella presente delibera, sono sottoposte a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, della delibera n. 453/03/CONS.

  2. Il citato art. 14 del Decreto dispone, al comma 1, che "L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259". Le modalita' procedurali per l'individuazione di dette piattaforme devono conseguentemente tenere conto, nei limiti di compatibilita', della metodologia propria delle analisi di mercato previste dal quadro regolamentare in materia di comunicazioni elettroniche, come circostanziato dalla delibera n. 307/08/CONS all'art. 10 secondo il quale "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto, l'Autorita' con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti".

  3. La disciplina prevista nel Decreto per la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti prevede condizioni piu' vantaggiose rispetto a quelle relative alle altre piattaforme. Per le piattaforme che l'Autorita'...

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