Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, n. 196/L, con particolare riferimento all'art. 4, commi 29 e 30, che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 7 marzo 2003, n. 38, e 5 giugno 2003, n. 131, sancisce, in deroga agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, l'adozione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004; Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2002) 535 def del 9 ottobre 2002 relativa ad un Piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca; Ritenuto di provvedere alla programmazione dei fondi disponibili a sostegno del Piano nazionale della pesca;

Decreta

Articolo unico

In attuazione della

24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), con particolare riferimento all'art. 4, commi 29 e 30, e' approvato l'allegato Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

Per l'attuazione del Piano sono utilizzati

gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria 2004 e nelle pertinenti tabelle allegate alla medesima legge finanziaria; le somme disponibili sul fondo centrale per il credito peschereccio provenienti dal pagamento delle rate scadute di ammortamento dei mutui.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004 Il Ministro: Alemanno

Regiostrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 100

Allegato

PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER L'ANNO

2004 (ex lege n. 350/2003 - finanziaria 2004 - art. 4, commi 29 e 30)

Quadro normativo ed istituzionale di riferimento.

Il quadro legislativo e regolamentare in materia di pesca e acquacoltura e' decisamente complesso poiche' rispecchia il sistema gestionale di ´multilivelloª che individua fonti di diritto diverse

la Comunita' europea, le commissioni internazionali, lo Stato italiano, le regioni e le province autonome.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite la direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, in relazione alle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 450/2000 e decreto ministeriale 15 marzo 2002, deve assicurare la corretta applicazione della pluralita' di norme al fine di garantire l'unitario raggiungimento degli obiettivi cui tendono le diverse fonti di diritto.

In realta', il sistema multilivello mostra una convergenza di intenti discendente da un principio internazionalmente riconosciuto

le risorse biologiche, oggetto di attivita' di pesca e di acquacoltura, sono un bene comune rinnovabile sottoposto a regole gestionali sovranazionali.

Posto questo principio-base, le molteplici configurazioni di interessi pubblici da perseguire sono riconducibili agli obiettivi generali di tutela delle risorse ittiche, sviluppo sostenibile delle attivita' produttive, sicurezza alimentare e tutela del consumatore.

Sulla base degli studi scientifici multidisciplinari applicati al settore, devono essere individuati e predisposti, in funzione degli obiettivi generali, gli interventi specifici che trovano l'adeguata realizzazione solo attraverso un'efficace sinergia tra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica, le associazioni delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e di acquacoltura, e le organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori che rappresentano le varie realta' del settore.

Il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura deve, dunque, individuare le linee strategiche per il coordinamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore, indicando il programma per la realizzazione degli interventi, principalmente volti alla valorizzazione della produzione ittica e alla sostenibilita' economica e sociale, con le relative disponibilita' finanziarie applicabili.

Per la gestione del settore nell'anno 2004, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria 2004, confermando l'orientamento finanziario precedente (art. 69 della legge n. 289/2002 - finanziaria 2003), ha disposto all'art. 4, commi 29 e 30, quanto segue

´29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalla legge 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla parte IV del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.

30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.ª.

La finanziaria 2004 ha, dunque, innanzitutto considerato che la riforma giuridico-istituzionale del settore della pesca e dell'acquacoltura e' collegata all'esplicazione da parte del Governo, nel corrente anno, delle deleghe ricevute dalle leggi 7 marzo 2003, n. 38, e 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare, in base alla legge 7 marzo 2003, n. 38, il Governo dovra' adottare, entro marzo 2004, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, le riforme per la modernizzazione del settore agricolo e della pesca e allo scopo prevedendo anche il riassetto dei meccanismi istituzionali per l'esplicazione dei rapporti Stato-regioni in connessione al novellato art. 117 Cost.

Inoltre, in forza della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo dovra' adottare, entro giugno 2004, uno o piu' decreti legislativi finalizzati, come sottolinea la legge stessa, anche ad orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117 Cost.

Cio' premesso, la legge finanziaria 2004 consente al presente piano di individuare gli interventi nazionali in favore del settore ittico da finanziarsi con le dotazioni di bilancio a gestione nazionale, secondo le competenze definite con esplicito riferimento ex lege alla parte IV del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000.

Parimenti le regioni e le province autonome predisporranno, ai sensi del comma 29 sopra riportato, gli interventi di competenza, con riferimento alla parte IV del VI piano, allo scopo utilizzando le proprie dotazioni di bilancio, tra cui quelle ascritte, per il 2004, all'apposito fondo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, correlato all'autonomia finanziaria sancita dall'art. 119 Cost.

Si rammenta che la citata parte IV del VI piano ripartisce le competenze tra Stato e regioni come di seguito riportato

Stato: fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto per l'osservatorio del lavoro; contributo a fondo perduto per iniziative dell'associazionismo; contributi per incentivi alla cooperazione; ricerca applicata alla pesca e acquacoltura; campagne di educazione alimentare; interventi sul sistema statistico; funzionamento degli organi collegiali; missioni all'estero; iniziative a sostegno dell'attivita' ittica; controllo attivita' di pesca da parte delle Capitanerie di Porto; Fondo di solidarieta'; studi di mercato (ISMEA); Commissione per la sostenibilita' (INEA).

Regioni: fondo centrale per il credito peschereccio, campagne di promozione; credito peschereccio; polizze assicurative; accordi di programma; ristrutturazione aziendale e ricapitalizzazione delle cooperative.

Considerata l'importanza dell'evoluzione giuridica in atto e del dibattito comunitario sull'adeguamento del quadro europeo, con particolare riferimento al regolamento CE 1626/94 e al regolamento CE 2287/03, agli obiettivi della nuova politica Comune della Pesca e del Piano d'azione per il Mediterraneo, il presente Piano nazionale tende a potenziare l'efficacia degli interventi, realizzati nell'ambito del VI Piano triennale, e che di seguito si richiamano sinteticamente.

Stato di attuazione del VI piano triennale.

In attuazione del VI...

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