Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed in particolare l'art. 5, comma 4-ter;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 107;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 recante Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e, in particolare, l'art. 125;

Ritenuto, pertanto, necessario dare compiuta attuazione a detto art. 125;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le allegate linee guida per la predisposizione della pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Presidente: Berlusconi

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230 - PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL TRASPORTO DI

MATERIE RADIOATTIVE E FISSILI.

  1. Premessa.

L'art. 125 deI decreto legislativo n. 230/1995 dispone che il Dipartimento della protezione civile stabilisca le modalita' di applicazione delle norme del capo X del predetto decreto legislativo al trasporto di materie radioattive e fissili.

In attuazione del disposto normativo dianzi evidenziato, nonche' dell'art. 5, comma 4-ter del decreto-legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, si delineano di seguito le procedure che i soggetti competenti dovranno seguire per la redazione del piano di emergenza per fronteggiare gli eventi derivanti dal verificarsi del rischio connesso al predetto trasporto. 2. Campo di applicazione.

Le presenti linee guida stabiliscono i casi e le modalita' di applicazione del capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano al trasporto di materie fissili in qualsiasi quantita' ed al trasporto di materiali radioattivi contenenti radionuclidi la cui attivita' specifica o totale supera i valori della tavola I, sezione IV della regolamentazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per il trasporto di materie radioattive, recepita nella normativa nazionale. Per quanto concerne la individuazione delle definizioni valide ai fini delle presenti linee guida si rinvia all'allegato 1. 3. Pianificazione di emergenza.

La pianificazione di emergenza assolve alla finalita' di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da una emergenza nucleare o radiologica. In tale ambito, pertanto, la pianificazione di emergenza verra' predisposta a livello sia nazionale sia provinciale.

Pertanto, ha valore fondamentale, per entrambi i livelli, sia la corretta individuazione e prefigurazione degli scenari di rischio, sia la individuazione dei mezzi, umani e strumentali, da impiegare nel corso della fase emergenziale, sia le procedure da avviare nella predetta fase.

Rilievo non secondario assume, inoltre, la tempistica di realizzazione della pianificazione di emergenza, atteso che quest'ultima e' volta a salvaguardare interessi fondamentali, alla cui tutela e' preposta la funzione di protezione civile, quali l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti.

In tale contesto, percio', il presente documento si propone di individuare anche una tempistica di redazione ed aggiornamento dei piani di emergenza che assume una valenza programmatoria peculiare ai fini della salvaguardia dei predetti beni e per corrispondere in pieno alle esigenze di tutela delle popolazione potenzialmente interessata dalla tipologia di rischio in questione.

La previsione in questione, in altri termini, e' funzionale per avviare lo sviluppo di best practices e, quindi, la nascita di un percorso virtuoso e di collaborazione tra le diverse amministrazioni preposte alla pianificazione di emergenza che sia in grado di condurre, percio', al migliore risultato possibile in tempi apprezzabilmente brevi. 3.1. Pianificazione di emergenza nazionale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, includera', entro sei mesi dal ricevimento del rapporto tecnico di cui al punto 4, nel piano nazionale di emergenza di cui all'art. 121 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, le misure protettive necessarie per assicurare la protezione della popolazione e dei beni nel caso di incidenti che avvengano nel corso del trasporto di materie radioattive o fissili le cui conseguenze attese non siano fronteggiabili in ambito provinciale attraverso i piani provinciali di emergenza.

Tale piano e le sue integrazioni verranno trasmessi ad ognuna delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nella pianificazione di emergenza e dalle stesse, in un percorso discendente, dovra' essere portato a conoscenza, per gli aspetti d'interesse, della popolazione potenzialmente interessata.

La sezione specifica di cui sopra riportera', quali requisiti minimi, le procedure di attivazione delle autorita' competenti, la catena di comando e controllo per la gestione dell'emergenza, la procedura di diffusione delle informazioni tra le autorita' coinvolte, i termini e le modalita' dello svolgimento di periodiche esercitazioni, le procedure da seguire per l'informazione, preventiva e di emergenza, della popolazione, le norme di comportamento e di protezione, le principali azioni protettive da adottarsi sia in caso di irraggiamento che di contaminazione, nonche' la costituzione e l'aggiornamento professionale di apposite squadre speciali d'intervento assicurando che in esse siano presenti...

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