LEGGE REGIONALE 1 agosto 2012, n. 26 - Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

34 del 14 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge, la Regione disciplina le modalita' per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili, in conformita' alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

    1. disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;

    2. promuove l'efficienza energetica nell'edilizia;

    3. prevede forme di incentivazione economica;

    4. disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

    5. disciplina le modalita' di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici sul territorio regionale;

    6. promuove iniziative di formazione nel settore energetico;

    7. promuove iniziative di informazione nel settore energetico;

    8. realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

    Art. 3

    Pianificazione energetica regionale 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.

  2. La pianificazione e' attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:

    1. i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;

    2. l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;

    3. la definizione degli obiettivi energetici regionali con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.

  3. Il PEAR e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed e' aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano, con particolare riferimento agli interventi in atto e al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

  4. Per le finalita' di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica e' titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed e' autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, puo' richiedere ai Comuni e alle strutture regionali, per quanto di competenza, nonche' a soggetti pubblici e privati, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.

  5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, sono predisposti e aggiornati periodicamente i BER e la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER).

  6. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, definisce le caratteristiche, i contenuti e le modalita' di gestione degli strumenti di cui al comma 5.

    Art. 4

    Centro di osservazione e attivita' sull'energia-COA energia 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione si avvale della Societa' finanziaria regionale Finaosta S.p.a. (Finaosta S.p.a.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attivita' sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge le seguenti funzioni:

    1. organizza le attivita' di rilevazione, elaborazione e analisi necessarie per l'archiviazione e l'aggiornamento periodico dei dati significativi in materia di energia relativi al territorio regionale e per la gestione del CER da parte della struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;

    2. elabora i dati necessari per il monitoraggio dello stato di attuazione del PEAR e dell'andamento del sistema energetico regionale;

    3. supporta le strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica nell'elaborazione dei documenti di programmazione, nonche' nella predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento, anche attraverso la redazione di studi specialistici e la proposta di specifiche azioni;

    4. organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;

    5. realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;

    6. fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunita' di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;

    7. svolge l'istruttoria tecnica relativa all'applicazione dell'art. 32 e organizza le attivita' finalizzate al monitoraggio degli impianti dimostrativi realizzati;

    8. organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, le attivita' relative all'attuazione dei capi I e II del titolo II in materia di efficienza energetica nell'edilizia;

    9. gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui al capo III del titolo II;

    10. svolge le funzioni di ente di accreditamento dei certificatori energetici di cui all'art. 18;

    11. organizza il sistema del contrassegno di qualita' per installatori e imprese di cui al capo IV del titolo II e fornisce alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica il supporto necessario alla gestione dello stesso;

    12. organizza il sistema dei controlli di cui all'art. 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), fornendo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili il supporto necessario alla gestione degli stessi.

  7. I rapporti tra Regione e Finaosta S.p.a. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale e', altresi', autorizzata a stipulare, previo parere della commissione consiliare competente, convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

  8. Finaosta S.p.a. puo' avvalersi, per gli aspetti di particolare complessita', di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

    Art. 5

    Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, Finaosta S.p.a.

    si avvale dell'Agenzia regionale perla protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), in considerazione della specifica competenza tecnica nei settori correlati a quello dell'energia, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attivita':

    1. raccolta e organizzazione in apposite banche dati delle tecnologie e dei materiali presenti sul mercato, con particolare riguardo alle soluzioni utilizzabili sul territorio regionale;

    2. elaborazione dei dati climatici di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);

    3. formulazione del parere tecnico vincolante preordinato all'applicazione dell'art. 32 e effettuazione dei controlli funzionali all'erogazione dei contributi ivi previsti;

    4. effettuazione dei controlli di cui all'art. 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.a. e alle strutture regionali competenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza energetica.

  9. I rapporti tra Finaosta S.p.a. e ARPA e le modalita' di svolgimento delle rispettive attivita' sono definiti con apposita convenzione. La convenzione puo' prevedere un rimborso a destinazione vincolata, a favore di ARPA, nella misura massima complessiva di annui euro 150.000.

    Art. 6

    Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo 1. Il presente capo disciplina le metodologie per la determinazione dell'efficienza energetica degli edifici, correlata alla prestazione energetica globale dei medesimi, riferita ai fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale.

  10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

    1. le metodologie di cui al comma 1, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso degli edifici e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;

    2. i dati climatici a supporto delle metodologie di cui alla lettera a).

      Art. 7

      Patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica, sulla base degli attestati di certificazione energetica di cui all'art. 14, comma 6.

      Art. 8

      Ambito di applicazione 1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni del presente capo si applicano:

    3. agli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;

    4. agli edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale...

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