ORDINANZA 10 novembre 2003 - Piani per la disattivazione degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 13/2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emila-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003; Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003; Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003; Ritenuto necessario progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi; Ritenuto pertanto necessario avviare con urgenza le relative procedure nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi puo' eliminare ogni rischio; Ritenuto necessario assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonche' assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Considerato opportuno garantire la necessaria collaborazione istituzionale e la certezza del termine conclusivo delle procedure di autorizzazione alla disattivazione degli impianti ex art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nel rispetto dei termini legali previsti dalla vigente normativa in materia nonche' il rispetto, da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei termini riportati nell'accordo di collaborazione istituzionale, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore del commissario delegato, riportato in allegato sotto la lettera A; Dispone

  1. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT