DECRETO 1 aprile 1998 - Disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il proprio decreto 24 marzo 1997 con il quale e' stato adottato il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-98; Visto il proprio decreto 30 maggio 1997 sulla disciplina della pesca dei piccoli pelagici in mare Adriatico; Ritenuta l'opportunita' di emanare una disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico che preveda la gestione razionale della risorsa piccoli pelagici; limiti il numero delle unita' presenti in ciascun porto anche per garantirne la sicurezza ed assicurare il rispetto delle specificita' locali; Ritenuta l'opportunita' di disciplinare il fermo tecnico della pesca dei piccoli pelagici in maniera da garantire la gestione razionale della risorsa, l'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche' il rispetto delle specificita' locali in materia di tempi di pesca; Avuto riguardo alle indicazioni della ricerca in materia di valutazione degli stock di piccoli pelagici in Adriatico; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 19 febbraio e 25 marzo 1998, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;

Decreta: Disposizioni generali Art. 1.

  1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Venezia a Brindisi, compiuta con gli attrezzi denominati circuizione e volante, e' disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

  2. La pesca prevista dal comma 1, compiuta nelle acque antistanti i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone dalle unita' iscritte nei medesimi compartimenti resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1997.

    Titolo I Pesca con la circuizione Art. 2.

  3. La pesca con gli attrezzi denominati circuizione e' sospesa per quattro giorni consecutivi a partire dal giorno di luna piena.

  4. La pesca di cui al comma 1 e' altresi'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT