DELIBERA 14 marzo 2013 - Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientale dell'Uruguay. (Delibera n. 122). (13A02829)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 agosto 2012, n. 2012/484/UE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 227/11 del 23 agosto 2012), con la quale si e' ritenuto che la Repubblica orientale dell'Uruguay garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Visto, in particolare, il considerando (12), e il richiamo ivi contenuto ai chiarimenti, forniti dalle autorita' uruguayane competenti per la protezione dei dati, relativi all'interpretazione del diritto della Repubblica orientale dell'Uruguay e alle garanzie rese dalle autorita' in ordine all'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati conformemente a tale interpretazione;

cio', in particolare, con riguardo all'applicazione di tale normativa anche alle leggi speciali che istituiscono e disciplinano specifiche banche dati, con riferimento a questioni che non sono regolate da dette leggi speciali (considerando (8) e (11);

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visto l'art. 44, comma 1, lettera b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della...

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