DELIBERA 24 aprile 2013 - Trattamento di dati personali per attivita' di propaganda elettorale. Esonero dall'informativa. (Delibera n. 228). (13A03968)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il «Codice in materia di protezione dei dati personali», d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Considerato che nel mese di maggio 2013 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali e che nel mese di giugno 2013 si terra', altresi', l'elezione del presidente e del consiglio regionale della Regione Valle D'Aosta;

Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che cio' comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalita', alle modalita' e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa e' resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato, ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma...

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