PROVVEDIMENTO 1 aprile 2010 - Trattamento dei dati personali degli abbonati in caso di number portability. (10A04921)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Vista la direttiva 2002/58/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259);

Visto il provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1032381) in materia di elenchi telefonici «alfabetici» del servizio universale;

Viste le delibere dell'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni n.78/08/CIR del 26 novembre 2008, n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 e sue successive modifiche e integrazioni, n.41/09/CIR del 24 luglio 2009, n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, n.180/02/CONS del 13 giugno 2002 e n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006;

Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Premesso:

Di seguito al provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381, di seguito, «Provvedimento»), nonche' sulla base di quanto stabilito dalla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 6 febbraio 2002, n. 36/02/CONS (in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72), il regime attualmente in vigore degli elenchi telefonici prevede che «e' consentita la sola formazione, distribuzione e diffusione degli elenchi, in qualunque forma realizzati, basati sulla consultazione e accesso alla base di dati unica, e che e' consentita la sola utilizzazione di elenchi aggiornati» (cosi' Allegato III, punto 1, del Provvedimento).

  1. La base di dati unica (c.d. «DBU»).

    Come noto, la base di dati unica alla quale fa riferimento il Provvedimento (di seguito, indicata per brevita' «DBU»), e' quella prevista dalla delibera AGCom sopra richiamata e consiste «nell'insieme dei dati contenuti nelle base dati di tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di telecomunicazioni ai quali risultino assegnate risorse di numerazione effettivamente utilizzate» (art. 2, paragrafo 1).

    Sono quindi i singoli operatori telefonici, in qualita' di titolari del trattamento, che curano l'inserimento dei dati dei propri clienti, nonche' l'aggiornamento periodico degli stessi nel DBU. La medesima delibera AGCom stabilisce che gli operatori sono «responsabili dell'esattezza, della veridicita', integrita', conformita' alle manifestazioni di volonta' degli interessati ed aggiornamento dei dati trasmessi», come del resto confermato dal Provvedimento (All. II, punto 2), nonche' dal «Protocollo d'intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e...

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