DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2008, n. 122 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell''uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell''esame di idoneita'' professionale per l''accesso alla professione di giornalista.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

Vista la legge 16 gennaio 2008, n. 16, recante modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneita' professionale per l'accesso alla professione di giornalista;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 44, comma 1, lettera a), le parole: «dattiloscritte (da 60 battute ciascuna)» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi»;

  2. all'articolo 44, comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: «una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi»;

  3. dopo l'articolo 44, e' inserito il seguente:

    Art. 44-bis. - Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).

    1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilita' dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita' dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonche' a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformita' di carattere e di spaziatura.

    2. Le modalita' tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16

    .

  4. all'articolo 46 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.

    ;

  5. all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «I candidati» sono inserite le seguenti: «, ove non si avvalgono della facolta' di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta,»;

    2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «memorie» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'articolo 44-bis;

    3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

    6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con...

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