Persona Offesa E Restituzione Nel Termine: Un Altro Contrasto Di Legittimità

AutoreCorrado Papa
Pagine284-284
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giur
3/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
(31) Nella sentenza si legge: «Un dato segreto, un progetto, ma an-
che il nome di una fonte, sono informazioni il cui valore consiste nella
riservatezza del dato, la sua circolazione in più copie può costituire una
privazione del bene rispetto al quale non può non ritenersi sussistere
un diritto al riesame». Non è però immediato il discrimen tra ciò che ha
valore in quanto riservato e ciò che, pur potendo essere soggettivamente
considerato riservato dal ricorrente, non sconta alcuna perdita di valore
dalla circolazione in più copie. Rimane da capire a quale tipo di valore
ci si intenda riferire e, soprattutto, sotto quale prof‌ilo misurare l’entità
della perdita tale da giustif‌icare un ricorso al Riesame.
(32) Non è certo questa la sede per prendere in rassegna le varie
problematiche di natura prettamente tecnica sottese all’estrazione di co-
pie. Ci si limita a segnalare che, nell’autorizzare l’estrazione di copie di
documenti informatici, il nuovo art. 260 comma 2 c.p.p. richiede che esse
siano realizzate tramite una «procedura che assicuri la conformità della
copia all’originale e la sua immodif‌icabilità, pena inutilizzabilità. La natu-
ra immateriale e l’estrema volatilità delle informazioni digitali conduce a
pretendere l’adozione di best practices, pur non rientrando (secondo Cass.
pen., sez. I, 5 marzo 2009, n. 14511) tra le ipotesi di atti irripetibili non
comportando alcuna attività di carattere valutativo, al f‌ine di scongiurare
la conservazione di copie alterate o facilmente alterabili. Su questa sen-
tenza e, più in generale, sulle tecniche di clonazione di dati informatici per
f‌ini probatori si rinvia a E. LORENZETTO, Utilizzabilità dei dati informati-
ci incorporati su computer in sequestro: dal contenitore al contenuto pas-
sando per la copia, in Cass. pen. 2009, 1520 ss., ma anche M. PITTIRUTI,
Prof‌ili processuali della prova informatica, cit., 58 s. e L. LUPÁRIA, La di-
sciplina processuale e le garanzie difensive, in L. LUPÁRIA – G. ZICCARDI,
Investigazione penale e tecnologia informatica, Giuffrè, Milano 2007, 154.
(33) Sul punto si v. anche S. CARNEVALE, Copia e restituzione di
documenti informatici sequestrati: il problema dell’interesse ad impu-
gnare, cit., 473.
(34) Ibidem, 484.
(35) F. M. MOLINARI, Questioni in tema di perquisizione e materia-
le informatico, cit., 712 che conclude auspicando il riconoscimento della
«possibilità per il titolare del materiale informatico (sia esso indagato
o terzi) di contestare davanti a un organo giurisdizionale la legittimità
dei provvedimenti e delle relative attività di sequestro e di perquisizione
nonostante la restituzione dell’originale» (ibidem, 714).
(36) La stessa Corte EDU, con sentenza 16 febbraio 2000, Amann
c. Svizzera, in materia di tutela della privatezza, ha dato rilevanza non
tanto, e non solo, all’utilizzo di dati personali memorizzati, ma alla stessa
memorizzazione, e quindi conservazione. Cfr. G. D’AIUTO – L. LEVITA, I
reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali, Giuffrè,
Milano 2012, 184.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 10 MARZO 2015, N. 10111 (*)
(C.C. 25 NOVEMBRE 2014)
PRES. OLDI – EST. SETTEMBRE – P.M. X (DIFF.) – RIC. PULSELLI
Termini processuali in materia penale y Re-
stituzione in termini y Richiesta y Da parte della
persona offesa y Ex art. 175 c.p.p. y Ammissibilità
y Esclusione.
. La persona offesa, non essendo "parte" del processo
in senso tecnico, non può chiedere ed ottenere, ai sensi
dell’art. 175 c.p.p., di essere restituita nel termine per
la costituzione di parte civile. (c.p.p., art. 74; c.p.p.,
art. 90; c.p.p., art. 175; c.p.p., art. 420; c.p.p., art. 484;
c.p.p., art. 491)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2015, 245. Se ne ripubblica solamente la massima uff‌iciale con nota di
C. PAPA.
PERSONA OFFESA
E RESTITUZIONE NEL TERMINE:
UN ALTRO CONTRASTO
DI LEGITTIMITÀ (**)
di Corrado Papa
SOMMARIO
1. Cenni introduttivi. 2. Giudizio di merito. 2-a) Prima
udienza. 2-b) Seconda udienza. 2-c) La restituzione nel ter-
mine della persona offesa. 3. Giudizio di legittimità. 3-a) Il
ricorso dell’imputata. 3-b) Il “decisum” della Suprema Cor-
te. 3-c) La relativa massima. 4. I precedenti giurisprudenzia-
li. 5. L’insorto contrasto. 6. Notazioni conclusive.
1. Cenni introduttivi
Come vedremo nel corso della presente nota, la senten-
za in epigrafe e, ancor più, la relativa massima uff‌iciale,
spingono l’interprete a soffermare l’attenzione sull’inqua-
dramento che, in termini concreti, la “persona offesa dal
reato” riceve, di volta in volta, nelle decisioni di legittimi-
tà, non sempre univoche al riguardo. Il che, ovviamente,
disorienta chi, nelle singole fattispecie, viene a rivestire
il ruolo di questo particolare soggetto del procedimento
penale (1).
Tuttavia, prima di entrare nel cuore dello specif‌ico
tema, è bene riassumere la vicenda giudiziaria portata al
vaglio della Corte Suprema di Cassazione.
2. Giudizio di merito
Al termine delle indagini preliminari e, si deve ritene-
re, dopo aver notif‌icato all’indagata, ed al suo difensore,
l’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. (2), la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze citò a giudizio
una donna, per i reati previsti e puniti dagli artt. 485 e 483
c.p. (rispettivamente, falsità in scrittura privata e falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico), con
l’aggravante contemplata dall’art. 61, n. 11, stesso codice,
che così recita: “Aggrava il reato (…) l’aver commesso il
fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovve-
ro con abuso di relazioni di uff‌icio, di prestazione d’opera,
di coabitazione, o di ospitalità” (3).
Trattandosi di reati di competenza del Tribunale in
composizione monocratica, rispondenti, nel contempo,
ai requisiti sanciti nell’art. 550 c.p.p., la “vocatio in ius”
avvenne direttamente, cioè senza il f‌iltro dell’udienza pre-

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