L’interpretazione e la persistenza dei principi del senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum Nel diritto postclassico, giustinianeo E nella tradizione romanistica successiva note sugli sviluppi storici

AutoreYuri González Roldán
Pagine415-478

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@1. Premessa

Nell’indagine fin qui svolta si è cercato di ricostruire il regime nascente dal senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum così come risulta dal suo testo e dall’interpretazione fattane dalla giurisprudenza del II e dei primi decenni del III secolo d.C.

In questa parte ci proponiamo invece di tracciare un quadro, sia pure breve e sommario, del destino, riservato al senatoconsulto ed ai giuristi che lo hanno interpretato, nella tradizione giuridica successiva fino ad arrivare alle moderne codificazioni.

Le ragioni di questa scelta sono dovute al fatto che, a nostro avviso, non si può negare e molto meno ignorare che i passi pervenuti nella compilazione giustinianea sul nostro SC sono serviti a determinare il contenuto della disciplina relativa alla petizione d’eredità, come sottolineato dalle parole: in privatorum quoque petitionibus senatus consultum locum habere... (D. 5.3.20.9). Si tratta, come è facile immaginare, di un quadro assai sintetico e spesso anche incompleto, circoscritto a quegli aspetti che ci sono sembrati di maggior rilievo ed interesse.

Quale punto di partenza si è preso il diritto postclassico, con riguardo alle opere giunteci al di fuori della codificazione di Giustiniano, per proseguire quindi con lo stesso Corpus iuris civilis, del quale ci siamo già, sotto molti profili, occupati nel valutare le interpolazioni dei diversi testi classici. Brevi osservazioni vengono, a questo punto, dedicate ai successivi sviluppi in epoca bizantina, rappresentati soprattutto dai Basilici, dai loro scoli e dall’Hexabiblos di Giovanni Armenopulo.

Si passerà successivamente ad esaminare la tradizione giuridica occidentale, a partire dalla sua rinascita nella Scuola di Bologna, continuando poi con il pensiero di alcuni dei più eminenti Commentatori, di esponenti della Scuola Culta, del giusnaturalismo fino ad arrivare a Domat e Pothier, principali ispiratori, come è noto, della prima codificazione civile moderna: il Codice civile napoleonico del 1804. Tra le raccolte legislative anteriori ai codici una specifica attenzione viene prestata alle Siete Partidas per il loro ruolo ed influenza sulla tradizione giuridica iberoamericana.

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L’ultima parte sarà, infine, dedicata ad una rapida disamina degli articoli dei più importanti codici civili europei e latinoamericani, nei quali si possono cogliere, o quanto meno riecheggiano, le radici dei principi derivanti dal senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum e dall’elaborazione compiuta sul suo contenuto dalla giurisprudenza classica.

Nell’analisi dei vari punti delle teorie dei singoli giuristi e degli articoli dei codici si tenterà sempre di operare un rinvio alle fonti classiche, soprattutto al fine di valutare la corrispondenza ad esse delle soluzioni avanzate dalla tradizione giuridica successiva e dai codificatori.

@2. Nel diritto del Tardo Antico, nella Compilazione giustinianea e nella tradizione bizantina i principi discendenti dal senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum hanno continuato ad avere applicazione

Tra le raccolte di testi giurisprudenziali di età postclassica un riferimento alla normativa discendente dal SC lo troviamo, specificamente, in Pauli Sent. 1.13b.2, dove, sotto la rubrica si hereditas vel quid aliud petatur, è affermato:

Possessor hereditatis pretia earum rerum, quas dolo alienavit, cum usuris praestare cogendus est.

In questo passo possiamo osservare la regola della surrogazione del prezzo all’eredità, enunciata nella parte del provvedimento senatorio corrispondente al § 6b di D. 5.3.20, che si applica a quanti abbiano con dolo effettuato la vendita delle cose ereditarie. Il fatto che il possessore sia costretto a dare all’erede non solo i pretia, ma anche gli interessi degli stessi induce a ritenere la disposizione di P.S. 1.13b.2 rivolta al possessore di mala fede, nonostante la mancanza di una sua esplicita menzione. Infatti, come si ricorderà (cap. III, parte prima), questa conseguenza già nel periodo classico, prima e dopo il senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum, era posta a carico del solo praedo, a differenza di chi possedeva in buona fede. Dal momento che in età classica si era venuta creando un’identità di regime tra la responsabilità per le usurae e quella per i frutti, per cui il possessore di mala fede, al pari di questi ultimi (secondo quanto è detto in C. 3.32.22: certum est mala fide possessores omnes fructus solere ... praestare, …), doveva anche restituire le prime, il testo delle Sentenze paoline rappresenta una prova della persistenza dello stesso regime nel IV o anche nel V secolo, a seconda della stratificazione cronologica cui riferire la parte dell’opera contenente il nostro testo1.

Nella presente ottica, l’importanza di Pauli Sent. 1.13b.2 consiste nel non essere stato riprodotto nel Digesto, il che lo rende immune da sospetti di rimaneggiamento compilatorio e lo fa apparire come una testimonianza degna di fede della prassi giuridica postclassica. Il suo contenuto riflette, comunque, una evidente corrispondenza con D. 5.3.40.1, dove Paolo, nel trattare il problema dei frutti, sostiene: praedo fructus suos non facit, tanto da far apparire fondata la supposizione di un possibile collegamento logico dei due testi. In ogni caso, date le finalità pratiche dell’opera postclassica, nonPage 417 pare dubbio che siamo di fronte ad una regola già consolidata in età classica, che risulta vigente anche successivamente2.

Nell’Epitome Wisigothica del Codex Gregorianus = Lex Romana Wisigothorum 3.5.1 si richiama una costituzione di Caracalla dell’anno 212, che sancisce: fructus ante litem contestatam perceptos malae fidei possessores restituere placuit. La decisione imperiale, intervenuta ad appianare interpretazioni divergenti, come emerge dall’uso del verbo placuit3, si pone in linea con le affermazioni di C. 3.32.22 (costituzione di Diocleziano e Massimiano, cfr. supra, cap. III, parte seconda, § 4c), per cui i frutti prima della litis contestatio dovevano essere restituiti dal possessore di mala fede (a differenza di quello di buona fede, il quale dovrà soltanto gli exstantes). Alla luce di questo dato è possibile constatare che in una raccolta di diritto postclassica di origine occidentale viene ancora proclamata, sia pure attraverso un richiamo ad una costituzione imperiale tardoclassica, una diversa responsabilità per i due tipi di possessori, in quanto, il limite della locupletatio cui è tenuto quello di buona fede, secondo le disposizioni del § 6c del senatus consultum, non vale nel caso del praedo. Anche qui è il carattere pratico della raccolta visigotica a farci ritenere vigente la regola riprodotta nel Gregoriano.

Più facile, e nello stesso tempo più complesso, appare il problema della ricezione dei principi e delle disposizioni del nostro provvedimento nel Corpus iuris civilis.

Più facile, perché è proprio la compilazione giustinianea ad avercene tramandato il contenuto e l’interpretazione giurisprudenziale, grazie ai testi soprattutto di Ulpiano, libro quinto decimo ad edictum in D. 5.3.20.6-21 e D. 5.3.25 pr.-20, ma anche di Celso, libro quarto digestorum in D. 5.3.45, Gaio, libro sexto ad edictum provinciale in D. 5.3.21 e Paolo, libro vicensimo ad edictum in D. 5.3.22; D. 5.3.30; D. 5.3.36; D. 5.3.40, tutti inseriti nella pars edictalis del titolo4. Ciò infatti implica l’accoglimento di quella del SC come una normativa in vigore.

Più complesso, perché, proprio per aver i commissari incluso quasi senza alterazioni di sostanza il testo integrale e l’interpretazione del provvedimento senatorio, diventa molto spesso difficile cogliere quanto del suo regime sia dovuto all’elaborazione dei giuristi classici e quanto invece vada ascritto all’opera di quelli bizantini per adeguarlo alla nuova realtà. Passiamo in rassegna qualche esempio più significativo, che abbiamo avuto modo già di trattare nel corso della nostra indagine.

Mentre i compilatori hanno riportato senza cambiamenti i testi classici relativi alla ‘surrogazione’ del prezzo alle cose ereditarie in relazione alla locupletatio del possessore di buona fede, così come stabiliva il senatoconsulto5, nel caso della sua responsabilità hanno decisamente optato per la soluzione avanzata da Paolo in D. 5.3.40, che critica laPage 418 durezza dell’oratio alla base dello stesso (Illud quoque, quod in oratione divi Hadriani est ... interdum durum est), secondo la quale si doveva considerare come momento della determinazione del lucro quello in cui era stata chiesta l’eredità. Essi infatti, nel condividere la critica del giurista tardoclassico, ne accolgono la proposta indicata in D. 5.3.36.4 (Quo tempore locupletior esse debeat bonae fidei possessor, dubitatur: sed magis est rei iudicatae tempus spectandum esse), generalizzandola attraverso l’inserimento nel Digesto. Possiamo così vedere come una regola dettata nel regno d’Adriano abbia dapprima subito una trasformazione nell’ultima età classica, per poi trovare, infine, accoglimento nella compilazione.

Un altro esempio si ha sempre nel quadro della responsabilità del possessore di buona fede, ma questa volta in materia di frutti: da certi interventi compilatori sopra segnalati (cap. III, parte seconda), sembrerebbe manifestarsi infatti la tendenza a farlo rispondere solo per quelli che gli hanno occasionato un arricchimento, cioè gli extantes o non consumati, perché, come abbiamo a suo luogo visto, i passi di Paolo in D. 10.1.4.2 e D. 41.3.4.19 sono stati interpolati al fine di armonizzare la sua posizione con quella degli altri giuristi, come Africano, Marciano e Papiniano, che erano stati influenzati dal senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum; stessa sorte sarebbe toccata alla costituzione di Diocleziano e Massimiano in C. 3.32.22, incorporata nella compilazione per confermare l’applicazione del medesimo...

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