DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 giugno 2012, n. 120 - LR 10/1988. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi finalizzati al miglior perseguimento delle attivita' istituzionali delle associazioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 35 della succitata legge regionale 19/1988, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48, ai sensi del quale sono di competenza della Regione i contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attivita' istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni di disabili individuate al primo comma del citato art.

35 e a quelle che, in virtu' del loro riconoscimento in sede nazionale sono annualmente individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

Visto, altresi', l'art. 3 della succitata legge regionale 48/1996, come sostituito dall'art. 7, comma 45, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, il quale prevede che con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al succitato art.

35 della legge regionale 10/1988;

Visto l'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n.

41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 'Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate'), che prevede il parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili su ogni atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilita';

Preso atto che la Consulta regionale delle associazioni dei disabili, con nota prot. n. 38/12 del 23 marzo 2012 ha espresso parere favorevole sulla bozza del regolamento in questione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il 'Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attivita' istituzionali delle associazioni previsti dall'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali)';

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 834;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 441/Dc di data 29 maggio 2012, con cui e' stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 834;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attivita' istituzionali delle associazioni previsti dall'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali)' nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. II presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi finalizzati al miglior perseguimento delle attivita' istituzionali delle associazioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

Art. 1.

Oggetto 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attivita' istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati), il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

Art. 2.

Beneficiari dei contributi 1. I beneficiari dei contributi sono le associazioni individuate dall'art. 35, comma 1...

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