Perquisizione E Sequestro Informatico. L'Interesse Al Riesame Nel Caso Di Estrazione Di Copie Digitali E Restituzione Dell'Originale

AutoreClaudio Costanzi
Pagine277-284
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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2016
LEGITTIMITÀ
ricollegarsi all’ambito del segreto professionale (in ricor-
so si esclude che la “fonte” abbia comunicato per via tele-
matica).
12. Tale genericità del ricorso sul suo essenziale ogget-
to, fermo restando che il Tribunale non avrebbe dovuto
ritenere di per sé inesistente un sequestro solo perchè
si trattava di dati informatici “copiati”, non consente di
affermare un attuale interesse del giornalista Rizzo, non
essendo dedotto se i dati acquisiti in copia dal pubblico
ministero comportino di per sé l’acquisizione di “cose” ri-
spetto alle quali vi sia interesse alla restituzione.
Come sopra detto, quindi, sulla base di una diversa mo-
tivazione rispetto al provvedimento impugnato, il ricorso
deve essere rigettato. (Omissis)
PERQUISIZIONE E SEQUESTRO
INFORMATICO. L’INTERESSE
AL RIESAME NEL CASO
DI ESTRAZIONE DI COPIE
DIGITALI E RESTITUZIONE
DELL’ORIGINALE (*)
di Claudio Costanzi
SOMMARIO
1. La vicenda processuale. 2. L’individuazione e la contestua-
lizzazione della quaestio iuris. 3. Le peculiarità della perqui-
sizione e del sequestro c.d. "informatici". 4. La natura reale
delle email. 5. La prassi della clonazione di dati sequestrati e
riesame. 6. La decisione del Riesame nel precedente quadro
giurisprudenziale. 7. La tutela del segreto delle fonti giornali-
stiche e il rigetto del ricorso. 8. Rif‌lessioni conclusive.
1. La vicenda processuale
Un giornalista, in qualità di terzo non indagato nell’am-
bito di un procedimento per violazione del segreto di uf-
f‌icio, è raggiunto da un provvedimento di perquisizione
della propria postazione informatica di lavoro, f‌inalizzato
all’individuazione e al sequestro di eventuali messaggi di
posta elettronica scambiati con uno degli indagati, rinve-
nuti i quali viene estratta copia. Il giornalista, asserendo
la violazione, tra gli altri, degli artt. 200, 253, 256, c.p.p.
in materia di sequestro e segreto professionale, fa ricorso
allo strumento del riesame ex art. 257 c.p.p.
Il Tribunale del Riesame adito dichiara il ricorso inam-
missibile, preso atto che l’attività di polizia giudiziaria,
asserita come lesiva, risulta esauritasi con la restituzio-
ne immediata degli originali e l’estrazione di copie, non
perdurando alcuna lesione di diritti del ricorrente su di
essi. Per il Riesame la conservazione di copie di un dato
informatico non implica né uno spossessamento né alcun
vincolo di indisponibilità sul bene originario e non realizza
la fattispecie del sequestro probatorio di cui all’art. 253 ss.
c.p.p., di talché risulta escluso l’interesse al ricorso. Av-
verso l’ordinanza del Riesame viene presentato ricorso in
Cassazione, deducendo nuovamente l’eccezione di nullità
per vizio totale di motivazione, anche alla luce del segreto
professionale, e sostenendo apertis verbis che l’attività di
polizia giudiziaria in questione debba essere qualif‌icata a
tutti gli effetti come «un sequestro, seguito alla perquisi-
zione del computer, mediante l’accesso alla memoria ed
alla posta elettronica».
2. L’individuazione e la contestualizzazione della qua-
estio iuris
La Suprema Corte affronta ancora una volta, a distanza
di pochi anni (1), l’intricata questione della qualif‌icazione
giuridica di una prassi di polizia giudiziaria diffusa in fase
investigativa, consistente nella estrazione di copie di dati
virtuali temporaneamente sequestrati. L’apparente bana-
lità di una simile pratica, per altro auspicata dalla dottri-
na per scongiurare l’eccessivo danno economico derivante
dal mantenimento del sequestro sull’intero computer f‌ino
all’eventuale dibattimento, solleva importanti interroga-
tivi circa la sussistenza o meno dell’interesse al ricorso
al Tribunale del Riesame ex art. 257 c.p.p. Come noto,
l’istituto del riesame (disciplinato dall’art. 355 comma 3
c.p.p.) è volto a tutelare «la persona nei cui confronti ven-
gono svolte le indagini […], la persona alla quale le cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione». Sicché sembra doversi richiedere come
presupposto dell’azione non già un mero interesse alla
verif‌ica della legittimità o merito del provvedimento, che
pure costituiscono oggetto di cognizione, bensì un perdu-
rante stato di indisponibilità sul bene oggetto di seque-
stro. Ad una prima lettura, nel caso della clonazione del
supporto informatico attraverso estrazione di copie, data
la cessazione dello stato di spossessamento su di esso, di-
fetterebbe l’interesse ad impugnare il provvedimento di
sequestro. Ciò, tuttavia, determina un’ablazione dei diritti
di difesa che spinge la Corte ad individuare una soluzione
della quaestio iuris parzialmente innovativa.
La pronuncia de qua si colloca in un più ampio orizzon-
te euristico chiaramente contraddistinto da un graduale,
ma inesorabile, smaterializzarsi dei supporti informativi
necessari per le indagini penali (2), che ha reso improro-
gabile un mutamento di paradigma investigativo, in parte
già in atto sia a livello normativo che pretorio. Per evitare
che le ricerche svolte quotidianamente all’interno di siste-
mi informatici, potenzialmente in grado di contenere un
numero elevatissimo di dati, si traducano in acquisizioni
generalizzate e incontrollate di dati, rilevanti e non, legi-

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