Assenze, permessi e tutele

AutoreMario Giovanni Garofalo - Massimo Roccella
Pagine519-598

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@ART. 1. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI.

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.

L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.

Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal successivo articolo 2.

Al lavoratore sarà conservato il posto: a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.

In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il

precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.

Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.

Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dai soli commi 26 e 27 del successivo articolo 2 e ad esclusione di quanto previsto ai commi 28, 29 e 30, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.

Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.

Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.

Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.

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Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente al 1° ottobre 1999, fatto salvo quanto previsto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall’Ente assicurativo competente, sarà garantita al lavoratore assente l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell’Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all’azienda. Per le imprese con meno di 100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2000.

Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.

Qualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.

I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

L’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

NOTA A VERBALE In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale più favorevole.

@Commento di Mariapaola Aimo

Sommario: 1. I diritti dei lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale. – 2.

Rientro dall’infortunio, mutamento di mansioni e licenziamento.

  1. – Unificando la disciplina prima bipartita in relazione alle categorie operaia e impiegatizia (cfr., rispettivamente, l’art. 18, disc. speciale, parte I, e l’art. 14, disc. speciale, parte III, del ccnl del 1999), la clausola contrattuale in commento riproduce alla lettera le regole che erano state dettate per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai dall’art. 18, disc. speciale, parte I, del contratto collettivo del 1999 (rimaste invariate negli anni), con l’effetto, pertanto, di estenderle anche agli impiegati e così superare alcuni aspetti di differenziazione prima esistenti tra le due categorie.

    La disposizione contiene una disciplina sintetica, che si apre con un generico rinvio alla legislazione infortunistica e che regola gli aspetti salienti della

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    materia: un primo profilo di disciplina è quello legato agli obblighi informativi che il lavoratore deve rispettare, in relazione ai quali il contratto collettivo ricalca il dettato legislativo, sancendo l’obbligo del lavoratore di denunciare immediatamente al superiore diretto il verificarsi dell’infortunio (anche nel caso in cui l’attività lavorativa possa comunque essere proseguita), mentre, con riguardo agli obblighi di informazione in caso di malattia professionale, la clausola contrattuale richiama le disposizioni contenute nel successivo art. 2, concernente la malattia comune e l’infortunio non sul lavoro.

    Sotto il profilo prevenzionale, la norma contrattuale regola soltanto l’ipotesi in cui il lavoratore avverta «disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro», disponendo che in tal caso egli debba immediatamente avvisare il proprio superiore diretto: tale clausola – evidentemente di portata molto circoscritta – deve essere peraltro integrata con le più generali disposizioni in materia di ambiente di lavoro contenute nell’art. 1, titolo V, sez. IV, del presente ccnl1.

    Quanto al meccanismo protettivo previsto in caso di infortunio o malattia professionale a favore del lavoratore interessato, esso è articolato, com’è noto, nel duplice diritto alla conservazione del posto di lavoro e all’erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche.

    Con riguardo al primo profilo di tutela, il contratto collettivo dispone che il periodo di conservazione del posto sarà pari, in caso di malattia professionale, a quello per il quale il prestatore percepisce l’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dalla legge (e terminerà quindi al momento del recupero dell’idoneità al lavoro), mentre, in caso di infortunio, durerà fino alla guarigione clinica2. Tale arco temporale protetto (c.d. periodo di comporto) non risulta pertanto collegato all’anzianità maturata in azienda dal lavoratore interessato, a differenza di quanto il contratto collettivo prevede in relazione alla malattia comune e all’infortunio non sul lavoro, laddove il periodo di comporto aumenta via via che aumenta l’anzianità di servizio.

    Per quanto riguarda, invece, il diritto ai trattamenti economici erogati dal datore di lavoro ad integrazione delle indennità versate dall’Inail3, il contratto

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    collettivo, oltre a riaffermare un diritto del lavoratore già sancito ex lege (di ricevere dal datore di lavoro l’«intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro»: così prevede anche l’art. 73, comma 1, del d.p.r. n. 1124/1965), dà attuazione al rinvio legislativo operato dal citato art. 73, che, dopo aver sancito il diritto del lavoratore a percepire dal suo datore di lavoro il sessanta per cento della retribuzione per i tre giorni successivi all’infortunio (a copertura del cd. periodo di carenza non indennizzato dall’Inail)4, fa appunto salve eventuali «migliori condizioni previste dai contratti collettivi». La clausola contrattuale amplia infatti la tutela infortunistica legale, ponendo in capo ai datori di lavoro l’ulteriore obbligo di erogare al lavoratore anche l’importo necessario a raggiungere il trattamento economico complessivo (cosicché la copertura del periodo di carenza risulta per intero – e non solo limitatamente alla misura del sessanta per cento della retribuzione – a carico del datore)5.

    La disposizione contrattuale ha peraltro una valenza più ampia, che va a coprire anche il periodo che segue quello della carenza assicurativa: disponendo che «le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato», secondo quanto previsto dal successivo art. 2, il contratto collettivo pone a carico del datore di lavoro di provvedere all’integrazione delle indennità corrisposte dall’Inail a partire dal quarto giorno dopo...

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