REGOLAMENTO 17 febbraio 2009 - Attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell''attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell''impresa, e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entita'' delle quali sia stata dichiarata l''insolvenza o nei confronti delle qua...


TITOLO I


DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'art. 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facolta' per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione nell'ultima relazione semestrale anziche' al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalita' attuative;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.


    TITOLO I


    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «attivi a copertura»: le attivita' ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'art. 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

    b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

    c) «decreto-legge anticrisi»: il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;

    d) «ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

    f) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

    g) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti disciplinati dal provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996;

    h) «patrimonio libero»: le attivita' nel patrimonio dell'impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;

    i) «titoli durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data del 31 dicembre 2008;

    j) «titoli non durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data del 31 dicembre 2008.


    TITOLO I


    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 3.

    ...

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