LEGGE REGIONALE 15 marzo 2011, n. 5 - Modificazioni alle leggi regionali 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), e 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 13 del 29 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), le parole: ', con esclusione degli incarichi professionali disciplinati dal Capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi)' sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/1998, come modificato dal comma 1, e' aggiunto il seguente:

'1-bis. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, la materia relativa al conferimento degli incarichi a soggetti esterni nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In assenza di specifiche disposizioni si applicano quelle della presente legge.'.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale n. 18/1998 e' sostituito dal seguente:

'Art. 2 (Presupposti per il conferimento di incarichi). - 1. Al fine di soddisfare esigenze cui non e' possibile far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione regionale puo' conferire incarichi individuali di natura professionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

  1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali della Regione, ad obiettivi, programmi o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' della medesima;

  2. l'Amministrazione regionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

  3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

  4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

    2. Per incarichi individuali si intendono quelli conferiti a persone fisiche, a societa' semplici o ad associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' oggetto dell'incarico.

    3. Si puo' prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attivita' che debbono essere svolte da professionisti iscritti ad albi o ad elenchi professionali o da soggetti che operino nel campo delle arti, anche grafiche, dello spettacolo o dell'attivita' informatica, nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico.'.

    Art. 3

    Modificazioni all'art. 3

    1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1998 e' sostituita dalla seguente: 'Natura degli incarichi'.

    2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1998, e' inserito il seguente:

    '1-bis. Gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e...

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