Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Ministero dell'ambiente DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998.
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
Il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le
politiche agricole Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio"; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti pericolosi di imballaggi e di rifiuti di
imballaggi; Considerato che ai sensi dell'articolo 2, del predetto decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero creare pregiudizio all'ambiente; Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e
controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attività di
recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che
devono fissare in particolare
-
le quantità massime impiegabili; b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni
specifiche di utilizzo degli stessi; c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di recupero semplificate, e che pertanto a tali fini è necessario fissare i
limiti di emissione per ciascuna delle attività di recupero predette; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, con il
quale è stato soppresso il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è stato istituito il
ministero per le politiche agricole; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota U.L./
98/2219 del 5 febbraio 1998;
DECRETA
Articolo 1 (Principi generali) 1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di
rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio
all'ambiente, e in particolare non devono
-
creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse; 2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma
1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e
metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle
procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni.
3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto,
disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e
dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare
-
le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal
presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e
dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132, e 27 gennaio 1992, n. 133, e successive modifiche e integrazioni; b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal
presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente
alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli
allegati.
Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per
-
co-combustione: utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il combustibile
da rifiuto (CDR); b) impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei
rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR); c) impianto termico: impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione
degli impianti termici per usi civili; d) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad
attività di recupero.
Articolo 3 (Recupero di materia) 1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia
individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme
usualmente commercializzate.
In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal
riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo
superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto
e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal
decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.
3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie
prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo
all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
Articolo 4 (Recupero Energetico) 1. Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al
netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima
percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base
annua secondo la seguente formula
16 + potenza elettrica (espressa in MW)
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2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero è
superiore al 27% su base annua.
3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti
in energia elettrica, calcolata ai sensi del comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di rifiuti in schemi
cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore deve garantire una quota di trasformazione
complessiva del potere calorifico del rifiuto, in energia termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65%
su base annua.
Articolo 5 (Recupero ambientale) 1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella
restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle
procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che
-
i rifiuti non siano pericolosi; b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente; c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste
dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla
lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e
geomorfologiche dell'area da recuperare.
Articolo 6 (Messa in Riserva) 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle
attività comprese negli allegati 1 e 2 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni
-
i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime
eventualmente presenti nell'impianto; b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e
che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli
quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro; c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati
su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che
permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; d) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del
vento; e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoi fuori terra,
questo deve essere dotato di un bacino di contenimento...
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