LEGGE REGIONALE 3 agosto 2011, n. 25 - Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 49 del 12 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fondo speciale 1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell'importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, e' istituito, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.

  1. Il Fondo Speciale, dell'importo complessivo di euro 4 milioni per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all'utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell'aggiornamento dei canoni di cui all'art. 11.

  2. Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato 'Attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico' con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla legge n. 25 luglio 1952, n. 991, recante 'Provvedimenti in favore dei territori montani' e dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 11 recante 'Norme in materia di Comunita' montane', tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 10, recante 'Riordino delle Comunita' Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali', con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, nel modo seguente:

    1. il 15 per cento a favore del Comune oppure dei Comuni rivieraschi, come definiti dall'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, 'Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici', ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del territorio classificato montano da ripartirsi in proporzione alla superficie di ognuno;

    2. l'85 per cento a tutti i Comuni, con esclusione di quelli di cui alla lettera a), da ripartirsi con le modalita' di cui alla medesima lettera a).

  4. Entro il 30 maggio di ciascuna annualita' successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall'uso della risorsa idrica, provvede all'assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.

  5. E' compito dell'autorita' competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3, venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.

    Art. 2

    Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani 1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, di seguito denominata Direzione LL.PP., sentita la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a riperimetrare i Bacini Imbriferi Montani (BIM), di cui ai decreti ministeriali emessi ai sensi della legge n. 27 dicembre 1953, n. 959, recante 'Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici', o alla perimetrazione di nuovi BIM, non ricompresi nelle attuali perimetrazioni.

    Art. 3

    Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono esprimere parere sullo scioglimento dei Consorzi dei BIM. In caso di mancata emissione del parere nel termine prescritto, rimane confermata la deliberazione di adesione al Consorzio obbligatorio.

  6. La Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., qualora la maggioranza dei pareri espressi dai Comuni sia in favore dello scioglimento dei Consorzi e sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le pertinenti Comunita' Montane, in applicazione dell'art. 5, della legge n. 22 dicembre 1980, n. 925, recante 'Nuove Norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice', delibera lo scioglimento dei Consorzi dei BIM.

  7. In caso di scioglimento dei Consorzi dei BIM, le funzioni, i beni mobili e immobili, le attivita' e le passivita', i rapporti giuridici e i mezzi finanziari, nonche' i proventi derivanti dai sovracanoni di cui all'art. 1 della legge n. 959/1953, sono trasferiti direttamente ai Comuni ai sensi del comma 4, dell'art.

    6-bis della legge n. 16 luglio 1997, n. 228, 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura'.

  8. Per le finalita' di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., nomina un Commissario, con il compito di provvedere a tutte le operazioni di liquidazione dei Consorzi dei BIM.

  9. Il Commissario liquidatore per i Consorzi sciolti ai sensi del comma 2, prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti nonche' i libri contabili e gli altri documenti del Consorzio e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

    Art. 4

    Criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli articoli 52 e 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante 'Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici' 1. Allo scopo di definire i criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli articoli 52 e 53 del regio decreto n.

    1775/1933 tra i Comuni rivieraschi e quelli ricadenti nell'ambito del perimetro dei BIM, la Giunta regionale emana, d'intesa con le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI,

    Legautonomie e UNCEM), direttive per la ripartizione del sovracanone tra i Comuni rivieraschi della derivazione ovvero di quello che compete ai Comuni del BIM, qualora non sia stato costituito il relativo Consorzio.

  10. Per l'assegnazione del coefficiente di ripartizione del sovracanone a ciascun Comune si tiene conto di quanto segue:

    1. la potenza nominale media di cui al comma 4 dell'art. 28 della legge n. 30 aprile 1999, n. 136, e' calcolata secondo le modalita' previste dal comma 8 dell'art. 28 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001);

    2. per le finalita' di cui alla lettera a), la Direzione...

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