La riforma del sistema di perequazione delle risorse degli enti territoriali: lo stato dell'arte

AutoreErnesto Longobardi
Pagine55-79
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ERNESTO LONGOBARDI
Ordinario di diritto tributario
Università degli studi di Bari Aldo Moro
LA RIFORMA DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE
DELLE RISORSE DEGLI ENTI TERRITORIALI:
LO STATO DELL’ARTE
Questo lavoro tratta della riforma del sistema di perequazione
delle risorse dei livelli sub-centrali di governo avviato con la leg-
ge delega 42/2009. In premessa si osserva (§ 1) che la portata ge-
nuinamente innovativa della riforma, piuttosto che nel decentra-
mento tributario, sta proprio nella modifica del sistema di pere-
quazione, con il passaggio dal criterio della spesa storica a un
modello informato ai due criteri della capacità fiscale e del fabbi-
sogno di spesa. Tali due criteri – capacità fiscale e fabbisogno di
spesa – vengono quindi descritti e discussi nelle loro diverse va-
rianti tecniche (rispettivamente § 2 e § 3). L’analisi del disegno
del nuovo sistema di perequazione muove da un breve cenno ai
suoi presupposti, che stanno nella riforma del 2001 del titolo V
della Costituzione (§ 4), e si articola considerando separatamente
le regioni (§ 5), comuni e province (§ 6). Il giudizio va tenuto net-
tamente distinto per i due comparti. La legge delega e il decreto
delegato 68/2011 prefigurano per le regioni un sistema perequati-
vo ben strutturato e coerente. A livello di comuni e province, inve-
ce, l’esercizio della delega ha sortito esiti del tutto insoddisfacenti.
Le disposizioni della legge delega che, pur con qualche ambiguità,
disegnavano per gli enti locali un sistema analogo a quello delle
regioni, sono state riprese dai decreti delegati (23/2011 e
68/2011) in modo parziale e confuso. Sul piano dell’attuazione,
invece, mentre a livello regionale si sconta un ritardo molto pre-
occupante, per quanto probabilmente giustificato dall’evoluzione
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della situazione economica e finanziaria, a livello degli enti locali
la situazione è in movimento (§ 7), sia per le innovazioni di carat-
tere ordinamentale (riforma delle province, introduzione dell’Imu
sperimentale ecc.) promosse dal nuovo governo, sia per l’eccellente
lavoro tecnico che si sta compiendo nella stima dei fabbisogni stan-
dard (§ 8). Tale lavoro porrà presto il nostro paese potenzialmente
in prima fila in termini di migliori pratiche (best practice) nel cam-
po della perequazione: è tuttavia necessario che esso si saldi, da una
parte, con l’analoga necessaria attività di stima delle capacità fiscali,
dall’altra, con interventi legislativi correttivi delle norme attualmente
in vigore sul sistema perequativo degli enti locali, che consentano
una piena valorizzazione del nuovo strumento (§ 9).
1. La riforma dei rapporti finanziari tra i livelli di governo: un
esempio di eterogenesi dei fini?
La legge delega 42/2009 in tema di federalismo fiscale e
l’insieme dei decreti legislativi emanati nel biennio di esercizio
della delega sono rivolti all’attuazione dell’art. 119 della Costitu-
zione come modificato dalla legge costituzionale n.3 del 2001 di
riforma del Titolo V. Il nuovo sistema di finanziamento dei livelli
sub-centrali di governo appare, dunque, disegnato con l’obiettivo
di potenziare l’autonomia impositiva degli enti territoriali fino al
punto limite della totale abolizione di ogni forma di finanza deri-
vata, fatti salvi i trasferimenti perequativi e quelli di natura specia-
le e aggiuntiva previsti dal 5° comma.
A ben vedere, tuttavia, la devoluzione di nuove risorse e po-
teri tributari rimane rigorosamente declinata all’interno del si-
stema esistente, senz’alcuna significativa innovazione di carat-
tere strutturale. Si risolve, infatti, in larga misura, da una parte
in un aumento dei margini di manovra sui tributi locali esistenti
– talora, anche, nella pura e semplice rimozione dei vincoli di
natura transitoria imposti negli ultimi anni alla possibilità di va-
riare le aliquote –; dall’altra, nel porre le basi perché alcune com-
partecipazioni diventino propriamente tali, laddove oggi lo sono
solo nominalmente (è il caso, per esempio, della compartecipazio-
ne regionale all’IVA).

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