DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 214 - Regolamento recante disposizioni per il funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali. (10G0019)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce in via legislativa, presso l'avvocatura generale dello Stato, il fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, gia' istituito e disciplinato in via amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21;

Visto l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante «regolamento per la riscossione, da parte dell'avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione» e successive modificazioni;

Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 ottobre 2009;

Sulla proposta dell'Avvocato generale;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali

1. Al fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono i relativi importi riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 43, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»:

3. E' istituito presso l'avvocatura generale dello

Stato il fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al fondo e' attribuita la quota dei proventi stabilita dall'art. 61, comma 9, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla...

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