Determinazione del fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 19 maggio 1998.
Determinazione del fondo perequativo da attribuire alle regioni a
statuto ordinario per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per la finanza del settore pubblico allargato
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica";
Visto l'art. 3 della predetta legge n. 549/1995, ed in particolare
i commi 1, 2 e 3, con i quali e' stato provveduto, rispettivamente:
a disporre la cessazione, a decorrere dall'anno 1996, dei
finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti
dalle norme richiamate nella tabella B allegata alla stessa legge n.
549/1995, per gli importi complessivi indicati nella successiva
tabella C (col. a), anch'essa allegata alla legge in esame,
intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative
funzioni;
a disporre l'istituzione, a decorrere dall'anno 1997, nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo perequativo, ai
fini della corresponsione alle regioni a statuto ordinario di un
importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito regionale
relativo all'accisa sulla benzina (lire 350/litro) realizzato
nell'anno 1996, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 3 di cui
trattasi, e l'ammontare di trasferimenti ai sensi del predetto comma
1 cosi' come indicati nella gia' richiamata tabella C (col. a),
nonche' a prevederne la dinamica di crescita per gli anni successivi
in relazione al tasso programmato di inflazione cosi' come
individuato dal documento di programmazione conomicofinanziaria;
ad individuare i criteri per l'attribuzione, a partire dall'anno
1998, alle singole regioni a statuto ordinario degli aumenti
percentuali come sopra previsti, rapportandoli alla differenza,
calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti
soppressi rilevato nella tabella C sopra richiamata e gettito
dell'accisa rilevato due anni prima;
Considerato che per la determinazione del sopra richiamato
risultato differenziale per l'anno 1997, pari a complessive lire
4.418 miliardi (col. ba della tabella C), da corrispondere alle
regioni a statuto ordinario quale fondo perequativo per lo stesso
anno, l'ammontare del gettito 1996 derivante dalla quota dell'accisa
sulla benzina attribuita alle medesime regioni ai sensi del sopra
richiamato comma 12, e' stato provvisoriamente considerato
nell'importo stimato di complessive lire 6.862 miliardi, secondo la
distribuzione evidenziata alla col. ( b) della tabella C sopra
richiamata, in attesa di conoscere i dati definitivi del gettito
realizzato nell'anno in questione;
Considerato, peraltro, che al sensi del comma 5 dello stesso art. 3
piu' volte richiamato, il Ministro del tesoro e' stato autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, modifiche agli importi di cui alla
tabella C allegata alla legge n. 549/1995 anche con riferimento alla
nuova distribuzione delle quote regionali 1996 relative al fondo
comune ex art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni
ed integrazioni, rientrante tra i trasferimenti soppressi individuati
nell'ambito della col. ( a) della predetta tabella C, per effetto
della rideterminazione delle quote di fondo comune per l'anno 1995, a
cui il predetto fondo 1996 era parametrato ai fini della ripartizione
(ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n.
538), in conseguenza dei conguagli relativi al fondo comune 1993 e
1994;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1997, emanato ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate, con il quale, sulla base dei...
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