DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n.22 - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell''articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e in particolare recante delega al Governo per la definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, fra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, commi 605 e 631;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha sottoscritto appositi Protocolli di intesa con associazioni ed enti per collegare organicamente le scuole con il mondo del lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati relativa all'inserimento degli operatori autorizzati ed accreditati di cui al citato decreto legislativo n. 276 del 2003 tra i soggetti coinvolti nelle azioni di orientamento predisposte dalle istituzioni scolastiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di orientamento ai fini dell'accesso ai percorsi universitari ed a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche favoriscono e potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento, e iniziative finalizzate alla conoscenza, delle opportunita' formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attivita' istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado; si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'offerta formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e prevedono lo svolgimento di attivita' e di esperienze, di norma all'interno del monte ore annuale delle discipline di insegnamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita), e' il seguente:

Art. 2 (Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti

Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a:

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

(omissis).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalita' di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita', gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonche' i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;

.

- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e' stato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.

59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:

Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT