DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223 - Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell''anno 2013. (12G0245)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare, nel caso di conclusione anticipata della legislatura in corso, alcune disposizioni relative al numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di ineleggibilita', nonche' di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilita' alle elezioni politiche del 2013.

  1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

    1. la riduzione alla meta' del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

    2. per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, la riduzione opera nella misura del sessanta per cento;

    3. le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

    4. le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

    Art. 2

    Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

  2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui e' compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

    1. appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

    2. dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

    3. professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non piu' di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

  3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax...

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