DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2012, n. 125 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2006, n. 256 (Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalita' ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2012) IL PRESIDENTE Premesso che:

la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, all'art. 21, comma 2, prevede la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di trasporto marittimo e ferroviario, sulle relazioni nazionali ed internazionali che interagiscono sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine;

il regolamento predisposto dall'allora competente direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilita' e delle infrastrutture di trasporto e' conforme a quello autorizzato alla Commissione europea ed approvato con proprio decreto n. 0256/Pres. di data 28 agosto 2006;

con decisione di data n giugno 2010, n. 8087, la Commissione europea ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 643/2009 concernente la richiamata legge regionale n. 15/2004 ed il suo relativo regolamento di applicazione;

Visto l'art. 7 del citato regolamento che cita testualmente:

1) i contributi possono essere liquidati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilita' di stanziamento, la prima con un anticipazione pari al 40% o del contributo complessivo concedibile e la seconda a saldo. Il saldo verra' erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruita' e legittimita' della rendicontazione prodotta, dimostrata dalle copie dei documenti di trasporto dei singoli servizi da presentarsi entro 6 mesi dalla data di ultimazione del servizio, nonche' una dichiarazione attestante la corretta applicazione dei coefficienti di cui ai commi 1.1 ed 1.2 dell'art. 3 del presente regolamento.

2) Per conseguire l'anticipazione, il beneficiario dovra' farne espressa richiesta nell'istanza di cui all'art. 4. La medesima sara' erogata previa dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio nonche' a seguito di sottoscrizione dell'impegno da parte del legale rappresentante della Societa' alla restituzione della somma percepita, atto corredato da polizza fideiussoria a copertura del valore equivalente al contributo complessivo richiesto su base annua, rilasciata da istituto bancario o assicurativo, qualora il beneficiario decadesse dal contributo nei casi previsti dall'art. 8, nonche' a semplice richiesta dell'amministrazione regionale.

3) I...

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