La responsabilità per incendio della cosa locata

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine304-305

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'uso e nel godimento della cosa locata comprende essenzialmente l'adozione delle misure idonee ad evitare la perdita ed il deterioramento del bene e, tra le possibili cause di detti eventi, la norma dell'art. 1588, comma 10, c.c. considera l'incendio, per cui non prevede una disciplina diversa in deroga a quella generale, anche per tale causa stabilendo che sussiste la responsabilità del conduttore qualora lo stesso non provi che la perdita o il deterioramento siano accaduti per causa a lui non imputabile.

La Corte Suprema ha precisato che la presunzione di colpa, sancita dalla citata norma a carico del conduttore, può essere vinta solo mediante la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa beata rimane a suo carico con il conseguente obbligo risarcitorio, per quanto lo stesso conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, giacché ciò non comporta di per sè la identificazione della causa, essendo necessario che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.

La Corte Suprema ha, altresì, affermato che è indubbio che la perdita definitiva dell'immobile locato a seguito della totale sua distruzione, anche se dovuta ad incendio, comporta, secondo i principi generali la estinzione della locazione, per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza del rapporto, quale originariamente stabilita.

La decisione va condivisa. Riguardo alle due massime si segnalano in senso conforme Cass. 14 giugno 1994 n. 5775, Cass. 17 febbraio 1997 n. 1441.

Va, quindi, osservato che la presunzione di responsabilità del conduttore esiste anche se egli, per liberarsi della presunzione di colpa sancita a suo carico dall'art. 1588 c.c. in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata, può limitarsi a dare prova negativa che detti accadimenti sono derivati da causa a lui non imputabile.

In giurisprudenza di merito si è ritenuto che nel caso di incendio dell'immobile locato, ai fini risarcitori di cui all'art. 1588 c.c...

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