Per Un Immobile Occupato Paga Lo Stato, Villette A Schiera E Condominio, Problemi Condominiali Vari

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine579-581
579
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
Dottrina
PER UN IMMOBILE OCCUPATO
PAGA LO STATO, VILLETTE
A SCHIERA E CONDOMINIO,
PROBLEMI CONDOMINIALI VARI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Condizionatore sulla facciata condominiale. 2. Immobile
occupato, paga lo Stato. 3. Destinazioni d’uso delle parti
comuni. 4. Villette a schiera e condominio. 5. Avviso di con-
vocazione ed onere della prova. 6. Fondo speciale e conto
corrente.
1. Condizionatore sulla facciata condominiale
È utile ricapitolare le regole da rispettare per l’instal-
lazione di un condizionatore sulla facciata condominiale.
Se è vero, infatti, che alla luce dei principii del co-
dice civile, ciascun condomino ha diritto di servirsi della
cosa comune, è anche vero, però, che, in considerazione
di questi stessi principii – la cui validità permane anche
dopo la legge di riforma dell’istituto condominiale (L. n.
220/’12) – l’esercizio di tale diritto non deve alterare la
destinazione del bene comune, né impedirne l’altrui pa-
ritario uso, né tantomeno recare pregiudizio alla stabilità,
alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edif‌icio. E
proprio a quest’ultimo aspetto, il decoro dell’edif‌icio, bi-
sogna fare più attenzione allorché si voglia installare un
condizionatore.
Occorre, allora, ricordare che la giurisprudenza ha ri-
tenuto illegittima la collocazione di un voluminoso con-
dizionatore sulla facciata condominiale, turbando tale
installazione “l’equilibrio estetico complessivo dell’edif‌i-
cio”; e ciò, anche quando tale facciata “non sia esposta al
pubblico, ma solo ai condòmini” (Trib. Milano sent. 9.1.’04:
cfr. Cn sett.’11). Oltre alla questione del decoro, va poi te-
nuto presente – per completezza – che l’installazione in
questione non deve recare pregiudizio ai vicini. Il che può
avvenire, ad esempio, allorché dal condizionatore derivino
rumori molesti. Tali rumori, infatti, sono uno dei motivi di
maggior contenzioso in ambito condominiale. La materia
trova la sua regolamentazione nell’art. 844 c.c., secondo
cui il proprietario di un fondo non può impedire le immis-
sioni ove queste non superino il limite della normale tolle-
rabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
In sostanza, il diritto c’è, ma deve essere esercitato
tenendo ben presente il diritto altrui e quindi con buon-
senso. In difetto, non solo si perde il diritto ma si debbono
anche risarcire gli eventuali danni arrecati.
2. Immobile occupato, paga lo Stato
Lo Stato italiano e il Ministero dell’interno sono stati
condannati dal Tribunale di Roma “a pagare immediata-
mente”, a titolo di risarcimento del danno, la somma di 28
milioni di euro, oltre interessi legali, al proprietario di un
immobile occupato abusivamente dal 2009.
Lo ha segnalato Confedilizia, evidenziando come la
responsabilità dell’autorità pubblica sia stata individuata
dal giudice nella “mancata prevenzione dell’occupazione”
e nella “sua mancata repressione (sgombero)”. Il danno
risarcibile, quanto al diritto di proprietà, è stato deter-
minato dall’oggettiva impossibilità di disporre del bene e
commisurato al valore locatizio del bene stesso. Quanto al
diritto di iniziativa economica, il pregiudizio è stato invece
determinato dall’impossibilità di concludere positivamen-
te l’investimento programmato e commisurato al prof‌itto
non introitato.
“L’occupazione abusiva di un intero compendio immo-
biliare – si legge nel provvedimento – non lede i soli inte-
ressi della parte proprietaria, ma lede anche il generale
interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacif‌ica
e assume un’inequivoca valenza eversiva. La tutela della
proprietà e dell’iniziativa economica privata – prosegue il
Tribunale – non è alternativa alla tutela dell’ordine pub-
blico e della sicurezza pubblica, ma ne costituisce una
delle manifestazioni più signif‌icative unitamente alla tu-
tela della sicurezza e della libertà delle persone”. Eviden-
zia, poi, la sentenza: “L’esecuzione degli sgomberi forzati
può certamente determinare immediati, ma evidenti e li-
mitati, turbamenti dell’ordine pubblico; la tolleranza delle
occupazioni abusive, al contrario, può determinare situa-
zioni di pericolo meno evidenti, ma decisamente più gravi
nel medio e nel lungo periodo. Tollerare simili occupazioni
abusive può consentire il formarsi di ‘zone franche’ utili
per ogni genere di traff‌ico illecito”.
3. Destinazioni d’uso delle parti comuni
La tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni,
così come disciplinata dall’art. 1117-quater cod. civ. – in-
trodotto dalla legge di riforma della disciplina condomi-
niale (L. n. 220/’12) – dispone che, in caso di attività che

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