Le società per la gestione del servizio idrico
Autore | Carlo Ibba |
Pagine | 487-497 |
487
rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2012
Le società per la gestione del servizio idrico*
di Carlo Ibba
SOMMARIO: 1. Gestione del servizio idrico e forma societaria. – 2. Il “regime speciale”
delle società che gestiscono servizi idrici. – 3. Gestione del servizio idrico e regimi
speciali delle società a partecipazione pubblica. – 4. In particolare: responsabilità da
direzione e coordinamento, controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività. Il
caso di Abbanoa s.p.a. – 5. Abbanoa s.p.a. e i limiti alle partecipazioni societarie dei
Comuni. – 6. Conclusione.
1. Preciso subito che, attenendomi al titolo della relazione, toccherò solo di
sfuggita tutto quel che riguarda l’adamento del servizio idrico e mi concentrerò
sui proli societari, ossia sulla disciplina del soggetto gestore del servizio idrico là
dove esso sia costituito in forma societaria.
Naturalmente, una trattazione del genere si giustica nei limiti in cui la discipli-
na societaria del soggetto gestore presenti qualche tratto dierenziale in virtù del
quale si discosti dal diritto societario comune. Sarà perciò opportuno, nel delimita-
re il tema, espungere dalla trattazione le fattispecie in cui non emerga alcun caratte-
re di specialità della disciplina.
Per far ciò può essere utile muovere dall’art. 23-bis d.l. 25 giugno 2008 n. 112
(nel testo risultante dalle modiche apportate sia in sede di conversione sia succes-
sivamente, e prescindendo per il momento dal referendum abrogativo di cui dirò
oltre), posto che il servizio idrico, in quanto servizio pubblico1 locale di rilevanza
* Relazione all’Incontro di studio su L’acqua e la sua gestione (Sassari, 20-21 maggio 2011), con pochi adatta-
menti resi necessari dall’esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011.
1 Da ciò la devoluzione al giudice amministrativo delle relative controversie, incluse quelle “concernenti la
istituzione, modicazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende specia-
li, le istituzioni o le società di capitali” (art. 33, co. 1 e co 2, lett. a, d. leg. 31 marzo 1990 n. 80, su cui v.
Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204, ove fra l’altro l’enunciazione del principio secondo cui “la materia dei
pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubbli-
ca amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”).
La formula, tuttavia, va interpretata “nel senso che la disposizione vada eminentemente riferita alle sole
procedure pubblicistiche (appunto di istituzione, modicazione o estinzione), dovendosi escludere ogni
interferenza del giudice amministrativo in questioni di stretta attinenza al diritto societario. Esulano, per-
tanto, dall’ambito del potere cognitorio del giudice amministrativo le controversie prettamente privatistiche
inerenti alle vicende del contratto sociale”: così già Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2001, riformando Tar
Toscana 15 gennaio 2001 n. 24, che aveva annullato atto costitutivo e statuto di una società mista adata-
ria del servizio idrico integrato; successivamente Cons. Stato 20 ottobre 2004 n. 6867, in una fattispecie in
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