DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014, n. 86 - Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. (14G00098)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ed in particolare l'articolo 2, comma 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;

Sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato «decreto-legge», anche con riferimento alla definizione delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT