Per le antenne, Legge A pagamento

AutoreRelio Nardi
Pagine558-558
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dott
5/2013 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
PER LE ANTENNE,
LEGGE A PAGAMENTO
di Relio Nardi
Come riportato su Confedilizia Notizie di aprile, è stato
pubblicato in Gazzetta Uff‌iciale un decreto del Ministero
dello sviluppo economico (22.1.’13) che detta le “regole
tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati
d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”.
Il decreto disciplina gli impianti centralizzati d’anten-
na condominiali – di nuova installazione – che ricevono i
segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellita-
re e ne effettuano la distribuzione nell’edif‌icio. Disciplina
altresì, la progettazione e la realizzazione degli impianti
d’antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conse-
guenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei
servizi di comunicazione elettronica.
Il provvedimento dispone che gli impianti centralizzati
d’antenna siano realizzati in modo da “ottimizzare la ri-
cezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e
annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne
riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti
inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di
comunicazione elettronica”.
Fissate queste caratteristiche generali, il provvedimento
passa poi a dettare ulteriori norme per la “progettazione, la
realizzazione e la manutenzione di impianti” che rispettino
le caratteristiche di cui sopra. In particolare, gli impianti
centralizzati d’antenna – stabilisce ancora l’art. 4 – non de-
vono determinare condizioni discriminatorie tra le stazioni
emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente
in segnali terrestri primari e satellitari né condizioni di-
scriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse
utenze. L’utilizzo di un mezzo trasmissivo, poi, non deve
comportare l’esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano
da considerare equivalenti o complementari tra loro.
Ma quali devono essere i “criteri realizzativi” delle
antenne centralizzate? La risposta è contenuta nell’art. 6
del decreto, ove si dispone che “i riferimenti per la con-
formità di progettazione, installazione e manutenzione
degli impianti centralizzati d’antenna sono : a) la direttiva
2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettro-
magnetica; b) le pertinenti norme e guide tecniche di im-
pianto del CEI ed i relativi riferimenti normativi europei
CE-NELEC ed in particolare la guida CEI 100-7 e le norme
della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli aspetti funzionali
e di sicurezza”.
Per progettare, installare e fare la manutenzione delle
antenne centralizzate, insomma, bisogna seguire delle
regole che non sono contenute nel decreto ministeriale di
cui ci stiamo occupando, né in altre disposizioni legislative
o regolamentari. Tali regole sono infatti contenute, oltre
che in una direttiva europea, in documenti realizzati da
due enti di natura privata: il Cei (Comitato elettrotecnico
italiano) e il Cenelec (Comitato europeo di normazione
elettrotecnica).
E come ci si procura questi documenti, visto che –
come detto – non si tratta di leggi o decreti?
Ebbene, in questo caso è necessario procurarsi un
volume intitolato “Guide Cei sugli impianti d’antenna per
la ricezione TV”. Volume – deve precisarsi – che non è di-
sponibile gratuitamente, ma che è necessario acquistare
al prezzo di 130 euro. Senza, oltretutto, che tale acquisto
possa da qualcuno essere evitato per effetto – ad esempio
– dell’invio della pubblicazione o di suoi estratti di copia
da parte di un terzo (come potrebbe essere, ad esempio,
un’associazione territoriale della Confedilizia). Le indica-
zioni sul volume sono infatti inequivoche. “Tutti i diritti
sono riservati. Nessuna parte del documento può essere ri-
prodotta, messa in rete o diffusa con qualsiasi mezzo senza
il consenso scritto del Cei”.
É legittim o tutto ciò? A leggere quanto affermato dal
Tar del Lazio nella sentenza n. 5413 dell’1.4.’10 – otte-
nuta da lla Confediliza con riferi mento ad u n decreto in
materia d i ascensori – parrebbe proprio di no. In quella
occasione, infatti, i giudici amministrativi hanno ritenuto
illegittime quelle previsioni che, nell’imporre delle pre-
stazioni a privati propriet ari lascino “ampi o spazio nella
loro individuazione ad una associazione p rivata” (l’Uni ,
nel caso di specie, ente analogo a quelli cita ti nel decreto
sulle antenne), “al le cui libere determin azioni, assunt e
nel tempo e f‌inalizzate ad un continuo adeguamento
delle tecniche di valutazione dei rischi degli impianti, da
essa imposte, dipen de la loro progressiva quantif‌icazion e
e i vantaggi economici che l’associazione ne ricava”. Ma il
Tar aggiungeva anche: “La riprova della anomala e ingiu-
stif‌icata posizione di vantaggio che ad essa si è ritenuto
di assicurare, in danno dei proprietari, è già nell’obbligo
fatto ai privat i proprietari di acquisire, ad un prezzo
esoso, limitatamente ad una sola copia del cartaceo re-
cante i l testo del le norme t ecniche da osservare ed «ad
esclusivo uso del clie nte», la licenza da parte dell ’UNI
ad utilizzare la nor mativa tecnica da essa predisp osta, di
cui è ri tenuta proprietaria e che per que sta ragione non
è pubblicata sulla Gazzetta Uff‌iciale, come sarebbe dove-
roso per ogni normativa che alla colle ttività si impone di
applicare”.
Il testo integrale del provvedimento può essere scari-
cato – da parte dei titolari della relativa password – dalla
banca dati riservata del sito Internet confederale.

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