DELIBERA 7 maggio 2014 - Modifiche al Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera, di cui alla delibera 15 luglio 2010. (14A03736)

LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252 del 2005);

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che la COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Vista la deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 recante «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2010;

Visto l'art. 7-bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 6 febbraio 2007 e recante disposizioni sui mezzi patrimoniali dei fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 (di seguito: decreto n. 259 del 2012), recante il regolamento di attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005;

Visto il comma 2-bis dell'art. 7-bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall'art. 10, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013, recante disposizioni in merito alle facolta' direttamente esercitabili dalle fonti istitutive dei fondi pensione che provvedono all'erogazione diretta delle rendite qualora gli stessi non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti;

Rilevata l'esigenza di dettare disposizioni in merito alla procedura di approvazione da parte della COVIP dei piani di riequilibrio previsti dall'art. 4 del decreto n. 259 del 2012, mediante integrazione del Regolamento adottato con Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010;

Ritenuto altresi' opportuno disciplinare le procedure di approvazione e autorizzazione inerenti i fondi pensione negoziali istituiti, ai sensi dell'art. 3, comma g), del decreto n. 252 del 2005, nella forma del patrimonio di destinazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto;

Rilevata altresi' l'opportunita' di ampliare l'elenco delle modifiche statutarie e regolamentari che non necessitano di approvazione preventiva da parte della COVIP, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti vigilati;

Rilevata inoltre l'esigenza di fornire ulteriori chiarimenti procedurali in merito alle fusioni e cessioni e alle procedure relative all'attivita' transfrontaliera;

Ravvisata infine l'opportunita' di apportare alcune modifiche formali al testo, ai fini del suo allineamento a sopravvenute modifiche normative;

Vista la legge n. 262 del 28 dicembre 2005;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 16 dicembre 2013;

Delibera: Di modificare il «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attivita' transfrontaliera», di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, apportando le seguenti modifiche ed integrazioni: 1) Il titolo del Regolamento e' cosi' ridenominato: «Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attivita' transfrontaliera e ai piani di riequilibrio»;

2) Prima della sezione i fondi pensione negoziali e' inserito il seguente titolo: «Titolo I procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti e al riconoscimento della personalita' giuridica»;

3) La «Sezione I fondi pensione negoziali» e' cosi' ridenominata: «Capo I fondi pensione negoziali»;

4) all'art. 1, il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g) e comma 2 del decreto n. 252 del 2005, nelle forme di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del medesimo decreto (di seguito: fondi pensione negoziali)»;

5) dopo l'art. 1, il «Titolo I autorizzazione all'esercizio dell'attivita'» e' cosi' ridenominato: «Sezione I autorizzazione all'esercizio dell'attivita'»;

6) all'art. 2 comma 1, primo capoverso, dopo le parole «i fondi pensione negoziali» sono aggiunte le seguenti «ovvero gli enti al cui interno i fondi sono istituiti (di seguito enti istitutori)»;

7) all'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005»;

  1. al comma 1, lettera d) le parole «di tutti i componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti»;

  2. al comma 2, lett. e), punto 4 le parole «della banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti: «del depositario»;

    8) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente articolo: «Art. 3-bis (Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005). - 1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato: a) denominazione e sede dell'ente istitutore;

  3. denominazione del fondo pensione;

  4. attestazione che il regolamento allegato e' rispondente alle direttive emanate dalla COVIP;

  5. protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterra' da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005;

  6. elenco nominativo, con l'indicazione delle generalita' complete (compreso codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente;

  7. elenco dei documenti allegati;

  8. generalita' del legale rappresentante dell'ente che sottoscrive l'istanza. 2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: a) copia del regolamento del fondo pensione, redatto tenendo conto degli Schemi adottati dalla COVIP, e completo dell'allegato contenente disposizioni in materia di Responsabile, ed estratto del verbale dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che lo ha approvato;

  9. qualora l'ente abbia gia' provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza: c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente illustrativa del programma iniziale di attivita' del fondo, contenente anche l'indicazione della struttura organizzativa a esso dedicata con particolare riguardo ai seguenti elementi: 1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari;

    2) numero minimo di aderenti previsto («base associativa»);

    3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiori a 18 mesi;

    4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del depositario e dell'eventuale gestore amministrativo;

    5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attivita';

    6) modalita' di finanziamento delle spese di avvio;

    7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo;

  10. schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione dell'ente istitutore, relativi ai primi tre esercizi di attivita' dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali e amministrative nonche' a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni. 3. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza della nota informativa, redatta in conformita' allo schema approvato dalla COVIP»;

    9) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole «autorizza il fondo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'ente istitutore»;

  11. al comma 2, le parole «nell'art. 3, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 3, commi 1 e 2 e 3-bis, commi 1 e 2»;

  12. al comma 4, primo capoverso, la parola «fondo» e' sostituita dalle seguenti «soggetto istante»;

  13. il comma 8 e' cosi' sostituito: «8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo ovvero l'ente istitutore provvede al deposito della nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non gia' inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione competente nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.»;

  14. il comma 9 e' cosi' sostituito: «9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo ovvero l'ente istitutore trasmette alla COVIP il testo dello statuto o del regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.». 10) dopo l'art. 5, il «Titolo...

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