LEGGE REGIONALE 14 luglio 2011, n. 5 - Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilita' e proroga delle misure anticrisi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Intervento a favore dei soggetti che beneficiano dell'indennita' di mobilita' 1. Nei confronti dei/delle lavoratori/trici collocati/e in mobilita' ai sensi della legge 23 luglio1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 o iscritti in lista di mobilita' e beneficiari dell'indennita' di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa), che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento nel corso dell'anno 2011 e comunque entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita', e' concessa, in deroga all'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 19/1993 l'indennita' di mobilita' di cui alla suddetta legge regionale n. 19/1993, fino al momento del diritto alla decorrenza della pensione obbligatoria maturato sulla base delle finestre di accesso previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e comunque per un periodo non superiore a otto mesi.

  1. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a chi e' beneficiario della clausola disalvaguardia prevista dall'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 l'indennita' erogata ai sensi del comma 1 e' corrisposta da parte della Provincia autonoma territorialmente competente secondo termini e modalita' dalla stessa definiti in conformita' ai criteri e ai principi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 2/L concernente il 'Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19'.

  3. Qualora una Provincia abbia gia' attivato un intervento riconducibile alle medesime finalita' di cui al comma 1, sulla base di accordi stipulati con lo Stato e disciplinanti la mobilita' in deroga, la Regione provvede...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT