CIRCOLARE 25 novembre 1998, n. 4/98 - Legge n. 16/92. Applicazione della pena su richiesta delle parti. Causa estintiva ex art. 445 del codice di procedura penale

CIRCOLARE 25 novembre 1998, n. 4/98.

Legge n. 16/92. Applicazione della pena su richiesta delle parti.

Causa estintiva ex art. 445 del codice di procedura penale.

Ai prefetti della Repubblica e, per conoscenza: Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione siciliana Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti sulla interpretazione del secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale in relazione all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 1990 come modificata dalla legge n. 16 del 1992, che prevede l'ineleggibilita' di chi abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

In particolare e' stato chiesto di conoscere quali siano le modalita' operative della causa estintiva prevista dall'art. 445 del codice di procedura penale, e gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilita'.

Dopo aver acquisito il parere concorde di grazia e giustizia, si precisa che sugli effetti della sentenza di "patteggiamento" l'art.

445, comma 1, del codice di procedura penale dispone tra l'altro che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata ad una pronuncia di condanna.

Sembra quindi corretto sostenere che alla sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta siano ricollegati tutti gli aspetti propri della sentenza di condanna, integrando quindi anche una causa di ineleggibilita'. In ordine poi al limite temporale di efficacia della misura inibitoria occorre precisare che l'effetto estintivo proprio del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale (e riguardante il reato e ogni effetto penale), e' piu' ampio di quello previsto dalla riabilitazione.

Siccome per la...

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