La pena

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine443-450
443
Capitolo 35
Adeguamen-
to del codice
penale all’at-
tuale realtà
storica
Nozione
La pena nel codice Rocco
e nella Costituzione
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LA PENA
La pena è la sanzione criminale inf‌litta dall’autorità giudiziaria a chi
ha violato un obbligo sanzionato penalmente. L’insieme degli obblighi e
delle rispettive sanzioni determinano il sistema penale di uno Stato.
Dottrina autorevole def‌inisce la pena come la limitazione dei diritti del soggetto
quale conseguenza della violazione di un obbligo (Mantovani).
Studiando il sistema penale di uno Stato, pertanto, non sarà diff‌icile deci-
frare l’indirizzo di politica criminale che lo regola. In Italia, ad esempio, il
codice Rocco del 1930, tipica espressione dell’autoritarismo fascista, rein-
trodusse la pena di morte (abolita nel codice Zanardelli) e ispirò il sistema
penale all’idea della deterrenza e della certezza della pena. I compilatori
di quel codice introdussero altresì il cd. doppio binario, in base al quale,
da un lato, è prevista la pena, che avrebbe dovuto svolgere una funzione
retributiva e di prevenzione generale, e, dall’altro, sono state introdotte le
misure di sicurezza, con funzione di prevenzione speciale (vedi par. 2).
Il codice penale, benché siano trascorsi tre quarti di secolo dalla sua entrata
in vigore, è rimasto lo stesso, nonostante vi sia ora una forma di governo
del tutto differente e il sistema di valori sia completamente cambiato. Com’è
possibile adeguarlo a questo nuovo quadro di valori?
La risposta al quesito va cercata, in primo luogo, nel ruolo predominante rive-
stito dalla Costituzione, varata nel 1948, e quindi in un periodo successivo all’en-
trata in vigore del codice penale (1930), che contiene i principi fondamentali
dell’ordinamento penale e, più in generale, dell’intero ordinamento giuridico.
Inoltre, un ruolo importante è svolto dall’evoluzione normativa ad opera
del legislatore, nonché dall’interpretazione delle norme del codice penale
effettuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla luce dei valori vigenti
nell’attuale contesto storico.
La Costituzione dedica esplicitamente alla pena due sole disposizioni:
- il comma 3 dell’art. 27, in base al quale le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rie-

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