DECRETO 26 agosto 2011 - Riconoscimento, alla sig.ra Peixoto Cindy Eliza, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A12097)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Peixoto Cindy Eliza, nata il 25 gennaio 1982 a Veranopolis (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Direito» conseguito presso la «Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e dal Missoes - URI» di Erechim (Brasile) nel gennaio 2004;

Considerato che ha documentato di essere stata iscritta all' «Ordem dos Advogados do Brasil - Secao do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre nel settembre 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Visti i certificati attestanti frequenza al «Master di I livello» presso la Universita' degli studi di Padova, al quale si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entita' della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di...

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