La pedopornografia: tra giudizio morale, senso comune e pseudoscienza

AutoreAntonio Forza
Pagine481-487

Page 481

Intervento svolto al Seminario organizzato dall'Unione delle Camere Penali del Veneto su «Sfruttamento sessuale dei bambini, Pedopornografia. Legge 6 febbraio 2006 n. 38» il 7 dicembre 2006 in Venezia.

@1. Premessa

L'introduzione nel nostro ordinamento della nuova figura di reato di pornografia virtuale, così come delineata dall'art. 4 della legge n. 38 del 6 febbraio 2006, riapre un più ampio dibattito sull'estensione dell'area di punibilità di condotte che prevedono la detenzione di materiale pornografico realizzato con la presenza di soggetti minori.

S'è detto che non è agevole comprendere se il nuovo articolo contenga un'autonoma figura criminosa o se il legislatore abbia voluto solo estendere l'ambito di applicazione delle due precedenti norme contemplate dagli artt. 600 ter e 600 quater del codice penale, che già sanzionavano la produzione e la detenzione di materiale pornografico minorile 1 . Questione esegetica che rende sempre più sentita, anche in queste ipotesi di condotta, la necessità di un organico intervento sulla materia codicistica.

Le ragioni che hanno portato il legislatore ad introdurre questa fattispecie, per così dire, fresca di stampa, si sa, vanno ancora una volta ricercate nel testo della Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, che all'art. 1, lett. b), punto ii) stabilisce che per pornografia infantile deve intendersi il materiale pornografico che ritrae o «rappresenta visivamente una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta» in una condotta sessualmente esplicita. E per bambino si intende, secondo la più generalizzata definizione delle carte internazionali, una persona di età inferiore ai diciotto anni.

È, infatti; questa direttiva che impegna gli Stati nazionali a punire anche le condotte che abbiano oggetto materiale pornografico costituito sia da immagini reali di soggetti che «sembrano» essere minori, che da immagini «virtuali», e cioè da rappresentazioni realistiche di minori inesistenti.

Da più parti sono giunte aspre critiche all'introduzione di questa nuova fattispecie definita quale strumento sovradimensionato rispetto al bene giuridico da tutelare, dai tratti evanescenti e appena sullo sfondo 2 .

Un reato che per la sua oggettività giuridica parrebbe rientrare nel novero di quei «reati ostacolo» ove la soglia della punibilità viene ulteriormente anticipata rispetto ai reati di pericolo astratto, con l'arretramento dell'intervento penale al pericolo di lesione di un bene giuridico 3 .

Un reato dalle conseguenze particolarmente severe per condotte censurabili, fino a qualche mese fa, forse solo sul piano morale.

Si pensi, oltre alla pesante sanzione detentiva, alle pene accessorie di cui agli articoli 5 e 8 della stessa legge 38/2006, che hanno per la prima volta arricchito il sistema di una nuova figura, quella dell'interdizione perpetua del condannato da qualunque incarico nella scuola di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.

E sotto l'insegna sempre del massimo rigore, il legislatore ha addirittura voluto derogare a quanto stabilito dall'art. 445 c.p.p., irrogando le pene accessorie anche in caso di patteggiamento.

La definizione della condotta sanzionata, poi, si appalesa totalmente vaga, così da poter attrarre, nell'area di tipicità della norma, prodotti pornografici o pseudo tali di tutti i generi.

Vi è stato chi, all'interno della stessa norma, ha sa puto enucleare ben nove nuove fattispecie che vanno dalla produzione di pornografia virtuale, al commercio, alla distribuzione, alla divulgazione, alla diffusione, alla pubblicazione, all'offerta, alla cessione e alla detenzione 4 .

Non vi è dubbio che ogni forma di contatto con materiale qualificabile come pornografico è stata criminalizzata con un rigore addirittura superiore a quello della detenzione di sostanze stupefacenti, ambito nel quale viene quantomeno escluso, dall'area della punibilità, l'uso personale.

E si sa quanto ampia sia la nozione di pornografia, secondo la previsione del primo Protocollo addizionale alla Convenzione di New York per la protezione del fanciullo, entrato in vigore in Italia con L. 42/2002.

L'art. 2 lett. c) stabilisce che «per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino ai fini soprattutto sessuali».

Non vi è, dunque, dubbio che la ratifica da parte dell'Italia, con l'intervento legislativo di recepimento della Convenzione, fornisca uno strumento interpretativo fruibile per l'esegesi delle nuove disposizioni normative che concernono il fenomeno della pornografia 5 . Page 482

La definizione del Protocollo addizionale è soltanto apparentemente chiara; in realtà per stabilire in che cosa consista la finalità sessuale si corre il rischio di aprire la strada alla cosiddetta soggettivizzazione del significato penale del precetto.

Non rileva solo il contenuto obiettivo della rappresentazione o la modalità di rappresentazione del soggetto ritratto, ma il problema viene spostato sull'accertamento e sugli effetti che dalla rappresentazione possano derivare in capo al fruitore della stessa. Non sono molti a dubitare del fatto che il concetto di «esibizione lasciva» di organi sessuali, introdotto dalla stessa Decisione Quadro all'art. 1, vada a confermare l'interpretazione che riconosce nel concetto di finalità sessuale non solo l'aspetto intrinseco della rappresentazione, ma anche quella maliziosità che sposta il problema sul soggetto fruitore.

Se, dunque, nel caso della pornografia minorile, secondo le originarie intenzioni del legislatore del 1998 (legge 269/1998), l'attenzione venne rivolta al minore sfruttato, impiegato per realizzare opere a contenuto pornografico, indipendentemente dall'effetto che tale materiale poteva determinare nel pubblico, con la norma sulla pornografia virtuale l'attenzione viene chiaramente spostata sulla perversione del reo, anche quando i suddetti materiali non coinvolgano direttamente dei minori come soggetti reali, ma rappresentino il risultato di costruzioni grafiche.

Pare evidente che un allargamento così ampio ed esteso del concetto di pornografia possa mettere in discussione, dal punto di vista applicativo, consolidati modelli interpretativi in tema di rappresentazioni artistiche.

Considerando che la rappresentazione artistica ha, quasi sempre, una finalità lucrativa, alla luce delle interpretazioni che si possono delineare in tema di pornografia minorile, opere anche di autori dalla fama internazionale ben difficilmente potrebbero sottrarsi all'operatività del divieto. Rimarrebbe, infatti, difficile escludere una qualche rilevanza penale di dette opere figurative, per lo più pittoriche che, per oggetto e per modalità di rappresentazione, possiedono quei caratteri sessuali che la nuova legge osteggia.

@2. Finalità della norma

Intendo però occuparmi di un altro profilo di questa materia che i giuristi tendono normalmente a tralasciare e che è rappresentato dall'aspetto psico-sociale in relazione alle finalità che le norme sulla pornografia infantile, in genere, e quella virtuale, in particolare, perseguono.

Sembra chiaro che, mentre la criminalizzazione della pornografia reale dovrebbe essere funzionale alla tutela del bene giuridico protetto dalle disposizioni a tutela del minore, oggetto di attività pornografica, nel caso della pornografia virtuale tale bene giuridico appare talmente sfuocato da giustificare la convinzione che ben altri valori siano oggetto di tutela, quali la morale ed il buon costume.

L'attenzione del legislatore parrebbe essersi spostata dal minore alla perversione sessuale di colui che, detenendo il materiale pornografico, viene tout court considerato pedofilo ed, in quanto tale, ritenuto un pericolo latente per la comunità.

In altri termini, alla base della scelta del legislatore vi sarebbe una base giustificativa che presuppone che questo materiale, correlato alla figura del suo fruitore, possa istigare alla commissione di reati di violenza sessuale in danno di minori.

Questo assunto rappresenta una sorta di presupposto teorico: la detenzione di materiale pedopornografico costituisce una specie di sintomo ed un campanello d'allarme sulla pericolosità soggettiva del suo possessore; quindi, tale condotta viene sanzionata dal reato «ostacolo». Ebbene, i pochi studi che esistono sul tema, dato dal rapporto tra la fantasia e l'azione o più precisamente tra la pornografia, come fattore predisponente alla commissione di abusi sessuali nei confronti di minori ed il reato di violenza sessuale, tendono ad escluderlo.

Fa parte dell'immaginario collettivo e rappresenta una specie di convinzione comune per i non addetti ai lavori e per alcuni sedicenti esperti di questa materia, considerare come dimostrato il legame e, quindi, l'esistenza di un meccanismo di causa-effetto.

Uno tra i cosiddetti massimi studiosi inglesi della materia in un suo lavoro molto divulgato così si esprimeva:

La pornografia predispone alcuni uomini a commettere abusi sessuali; personalmente, ho pochi dubbi che, per alcuni uomini, la predisposizione non possa davvero trovarsi unicamente nell'area della pornografia. In altre parole, per alcuni è proprio la pornografia - e nient'altro - che crea la predisposizione a commettere abusi sessuali

6 .

Pare che non esista un singolo studio presentato alla comunità scientifica da questo autore che dimostri il fondamento di questa affermazione 7 .

L'autorevolezza della fonte fa passare questa affermazione come un qualche cosa di scientificamente provato, mentre ci si trova di fronte ad un'affermazione dal contenuto opinabile. Si tratta, anche in questo caso, di una teoria scientificamente indimostrata basata sul senso comune che, in quanto tale, tende ad essere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT