PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010 - Modifica del PDG 23 febbraio 2010 d''iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''organismo non autonomo costituito della Camera di commercio I.A.A. di Teramo, denominato «Camera di conciliazione ed arbitrato». (10A09566)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il P.DG 23 febbraio 2010 d'iscrizione al n. 67 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Teramo, con sede legale in Teramo, via Savini n. 48/50, C.F. e P.IVA 00127790673, denominato "CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO";

Vista l'istanza del 16 aprile 2010 prot. m. dg DAG 29 aprile 2010 n. 60840.E con la quale il dott. DI CARLANTONIO Giustino, nato a Montorio al Vomano (Teramo) l'11 dicembre 1949, in qualita' di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Teramo, ha chiesto l'inserimento di una ulteriore unita' nell'elenco dei conciliatori (in via esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione...

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