PROVVEDIMENTO 6 settembre 2010 - Modifica del PDG 27 gennaio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''organismo non autonomo, costituito nell''ambito della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Modena, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena...

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 27 gennaio 2010 d'iscrizione al n. 65 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Modena, con sede legale in Modena, via Ganaceto n. 134, C.F.e P.IVA 00675070361, denominato «servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena»;

Vista l'istanza 28 maggio 2010 prot m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80158.E con la quale il dott. Torreggiani Maurizio, nato a Modena il 4 marzo 1958, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Modena, ha chiesto l'inserimento di ulteriori tre nominativi nell'elenco dei conciliatori (n. 1 in via esclusiva e n. 2 in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti...

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