PROVVEDIMENTO 5 maggio 2010 - Modifica del PDG 22 dicembre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ferrara, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio, industri...

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il P.DG 22/12/2009 d'iscrizione al n. 60 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ferrara, con sede legale in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, CF e P.IVA 00292740388, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara»;

Vista l'istanza del 18 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 1° marzo 2010 n. 30226.E con la quale il dott. RONCARATI Carlo Alberto, nato a Vigarano Mainarda (FE) il 29 dicembre 1947, in qualita' di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Ferrara, ha chiesto l'inserimento di trenta ulteriori unita' nell'elenco dei conciliatori (23 in via esclusiva e 7 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

- che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

- che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva:

rag. ARGENTESI Patrizia, nata a...

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